Al via il nuovo CCNL Rider: nuove prospettive per le relazioni industriali italiane ed europee

Nel giorno in cui l’accordo firmato fra AssoDelivery e il Sindacato UGL produce i suoi effetti, Gabriele Fava, avvocato, professore e giuslavorista esperto, esamina alcuni aspetti della nuova normativa che regolamenta la categoria dei riders


AgenPress. Entra in vigore oggi l’accordo stipulato fra AssoDelivery e l’organizzazione sindacale UGL Rider, il primo CCNL del lavoro autonomo tramite piattaforma in Europa che disciplina un settore finora privo di tutele.

“La firma del contratto collettivo rappresenta senza dubbio un traguardo per l’intera categoria dei riders, dopo anni di rivendicazioni di diritti, richieste di interventi legislativi e vicende legali. Si pongono così le basi per una nuova regolamentazione del settore del food delivery. Sotto questo punto di vista – osserva l’avvocato Gabriele Fava – il contratto collettivo rappresenta un momento senza dubbio storico, non solo per il particolare settore entro il quale spiega i propri effetti, la c.d. gig economy, ma anche perché fa da apripista per la regolamentazione di queste ‘nuove’ forme di lavoro tramite la dinamica contrattuale collettiva, un vero e proprio unicum all’interno del panorama nazionale ed europeo.

 Non si deve dimenticare al proposito – rimarca l’avvocato Fava – che è proprio la fonte legislativa primaria, ossia il D.L. n. 101/2019, che invita e spinge le parti sociali verso la sottoscrizione di un CCNL di settore. In tal senso l’intervento normativo si è dimostrato lungimirante nell’incentivare una sorta di spontanea ‘collettivizzazione’ degli interessi particolari ed individuali di settore, favorendo la spontanea nascita di organizzazioni collettive di secondo livello che, soprattutto dal lato dei rider, sono certamente in grado di tutelare maggiormente gli interessi degli stessi nei confronti delle piattaforme committenti.”

“Per quanto riguarda i contenuti specifici del nuovo CCNL – prosegue Fava – volendo mantenere l’estrema flessibilità lavorativa tipica di questa attività che necessariamente verrebbe meno con la subordinazione, il contratto va a riconoscere talune tutele minime obbligatorie quali un corrispettivo minimo per ogni ora lavorata, indennità per lavoro in orario notturno, durante un giorno festivo od in caso di maltempo, nonché un incentivo minimo orario garantito per un periodo di quattro mesi, in caso di apertura del servizio in una nuova zona. A ciò si aggiunga l’impegno delle piattaforme a garantire la consegna di strumenti di protezione quali indumenti ad alta visibilità e caschi e la loro sostituzione. Una delle novità assolute che caratterizza il CCNL è poi il riconoscimento di diritti sindacali in capo ai rider. In tal modo viene scardinato il tradizionale binomio esistente tra diritti sindacali e subordinazione.”

“L’annuncio della sottoscrizione del CCNL – rileva il giuslavorista – ha visto peraltro l’immediata ed irrituale risposta del Ministero del Lavoro il quale, tramite il proprio Ufficio Legislativo, ha sollevato alcune osservazioni circa la sfera di efficacia del CCNL di cui trattasi. La nota del Ministero osserva come il Contratto Collettivo debba essere sottoscritto da soggetti dotati del requisito della comparativa maggiore rappresentatività per poter avere l’efficacia derogante di cui all’art. 47-quater del D.lgs. 81/2015. Nel far ciò il Ministero non tiene in debito conto che il criterio summenzionato opera al fine di discernere, in caso di potenziale conflitto tra due diversi CCNL nel medesimo settore, quale debba ritenersi prevalente, mentre nel caso del settore del food delivery, non è riscontrabile la presenza di un altro contratto collettivo nell’ambito del medesimo settore di attività.”

Ulteriore osservazione svolta dal Ministero è che sulla base del dettato normativo di cui al summenzionato art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015, il CCNL avrebbe dovuto, in ogni caso, prevedere un minimo orario garantito a prescindere dall’effettuazione di attività di lavoro. “Tale tesi – sottolinea l’avvocato Fava – non è stata ciononostante, fatta propria da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ente sottoposto alla vigilanza dello stesso Ministero del Lavoro, il quale, nella recentissima circolare n. 7/2020, sottolinea come debba essere verificata la presenza di un valido CCNL sottoscritto tra soggetti comparativamente maggiormente rappresentativi al fine di evitare l’applicazione del divieto di ‘cottimo’, con ciò chiaramente ammettendo che tale tipologia di retribuzione può essere legittimamente prevista al posto ed in sostituzione di un minimo orario garantito da parte di un CCNL di settore.”

Il CCNL, inoltre, ha scatenato anche le reazioni degli altri sindacati confederali italiani, convinti che la regolamentazione del settore debba trovare spazio all’interno del paradigma del lavoro subordinato ed inquadrato mediante il CCNL logistica. A sostegno di ciò vengono portati alcuni esempi stranieri dove la fattispecie del rider è parzialmente gestita tramite contratti di natura subordinata, ad esempio in Germania. Tale impostazione, tuttavia, secondo il giuslavorista “oltre a non cogliere la natura certamente autonoma delle prestazioni di cui trattasi, condannando la figura del rider entro rigide mura, non tiene in debita considerazione che in sistemi quali quello tedesco tali attività possono essere gestite tramite contrattualizzazioni specifiche quali i mini-jobs, assenti nel panorama italiano. La scelta legislativa italiana, come detto sopra lungimirante, è stata quella di individuare questi nuovi settori di attività tramite piattaforme digitali ed incentivare la nascita di rappresentanze sindacali al fine di addivenire alla sottoscrizione di contratti collettivi di settore; esattamente quanto fatto da Assodelivery ed UGL. Rimane la convinzione che a breve anche molti altri paesi europei prenderanno esempio dalla ‘soluzione italiana’, dando piena dignità legale alla regolamentazione di tali innovativi settori tramite contrattazione collettiva.”

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