Consulta. Legittimi “prelievi” su pensioni d’oro. Illegittima la solidarietà oltre il triennio

AgenPress – Il legislatore può “raffreddare” la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 234 depositata oggi
(relatore Stefano Petitti), decidendo sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate
dal Tribunale di Milano e da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
riguardo alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di
bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni a proposito del “raffreddamento”
triennale della rivalutazione automatica e, viceversa, le ha accolte limitatamente alla durata
quinquennale del contributo di solidarietà (si veda anche il comunicato stampa del 22
ottobre).

Secondo la Corte, la misura limitativa della rivalutazione automatica, finalizzata dal
legislatore al perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale aventi un orizzonte
triennale (finanziamento della “quota 100”), non viola i principi di ragionevolezza e
proporzionalità, poiché comunque garantisce un – seppur parziale, ma non simbolico –
recupero dell’inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza.

Riguardo al contributo di solidarietà, la Corte ha osservato che questa misura, diretta
al perseguimento dei già menzionati obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non
viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta costituzionalmente tollerabile
in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento
minimo di 100.000 euro lordi annui.

La Corte ha ritenuto tuttavia irragionevole per sproporzione la durata quinquennale
del prelievo. Tale durata è eccessiva rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio
di previsione dello Stato e all’estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura,
oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell’intervento limitativo della
perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio.

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