Coronavirus. Inail. “Per operatori sanitari, e non solo, il contagio è un’infortunio sul lavoro”

Agenoress – Per il presidente dell’INAIL  Franco Bettoni “questa emergenza conferma che è necessario ampliare la platea degli assicurati”, come anche QS ha sempre sostenuto, anche tra i medici cosiddetti “convenzionati” di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e continuità assistenziale (ex guardia medica) ancora privi della copertura Inail.

E’ un passo importantissimo che ha compiuto l’Istituto, ha sottolineato Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO, attraverso il quale si conferma il giusto riconoscimento degli Operatori Sanitari che operano dal primo giorno della pandemia in prima linea, anche con sistemi di protezione a volte non idonei.

“In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si precisa nel documento, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

“Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1.  Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell’Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena”, continua il presidente Bettoni, sottolineando la piena disponibilità dell’Istituto a venire incontro ai propri assicurati.

Tenendo presente che milioni di lavoratori sono esposti alla minaccia del virus, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici, ci siamo già attivati per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio”, ha aggiunto sottolineando anche come l’emergenza Coronavirus abbia “riportato in primo piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l’Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio”.

 Alle sedi dell’Istituto è stata data l’istruzione di accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per l’apertura delle pratiche, in particolare per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio.

In tali ipotesi sarà necessario acquisire successivamente la documentazione utile a comprovare l’infezione (presupposto perché possa scattare la tutela contro gli infortuni) e gli elementi indispensabili per ricondurla all’occasione di lavoro, dati non presenti nel certificato di malattia.

Per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio, il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato, non deve inserire l’ora ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore. In caso di infezione accertata, l’Inail eroga comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.

La tutela dell’Istituto, come già precisato nella circolare del 3 aprile, ricorre solo per i contagi da Covid-19 che si sono verificati in occasione di lavoro o in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro.
La mancanza dell’origine professionale fa rientrare i casi di infezione sotto altre forme di protezione che non rientrano nella sfera di competenza dell’Inail. E’ il caso, per esempio, della cosiddetta ‘malattia comune’, tutelata dall’Inps perché non connessa allo svolgimento di un’attività lavorativa.

 

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