Corte dei Conti. La casa รจ diritto, deve essere garantito a livello nazionale

AgenPress – A livello nazionale i bisogni abitativi, oggetto delle politiche abitative, non risultano dotati di unโ€™espressa tutela costituzionale al pari di altri diritti come quello alla salute (art. 32) o il diritto al lavoro (art.35), sebbene la giurisprudenza costituzionale ne abbia riconosciuto la valenza di diritto sociale attinente alla dignitร  e alla vita di ogni persona (cfr. ex plurimis sentenze n. 106/2018, n. 28/2003 e n. 520/2000)โ€.

Cosรฌ, pur essendo โ€œcondizionatoโ€ finanziariamente, non ha ottenuto, come accaduto invece per il diritto alla salute,ย โ€œuna parametrazione in termini di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionaleโ€ย mentre,ย โ€œa livello europeo il diritto allโ€™abitazione ha una connotazione decisamente piรน forte, rientrando a pieno titolo nella sfera dei diritti fondamentali, strumentali al perseguimento di un livello di vita dignitoso, oltre che alla lotta alle diseguaglianze, alle discriminazioni ed alle esclusioniโ€.

Eโ€™ la premessa da cui prende lโ€™avvio la relazione suiย โ€œFondi per il sostegno allโ€™abitazione in locazione per le categorie sociali deboli (2014-2020)โ€ย approvata con deliberazione n. 9/2020/G dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, che esamina la gestione delle risorse del Fondo nazionale di sostegno per lโ€™accesso alle abitazioni in locazione, quale misura di sostegno al reddito per le categorie sociali piรน deboli, e del Fondo inquilini morosi incolpevoli, finalizzato ad agevolare la ricerca di una nuova abitazione da parte dei soggetti sottoposti a procedura di sfratto per morositร  incolpevole, due importanti strumenti nellโ€™ambito delle politiche abitative, gestiti a livello nazionale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lโ€™indagine mette in luce, anche alla luce delle ultime novitร  introdotte dalla decretazione dโ€™urgenza per lโ€™emergenza Covid-19 e della mole di risorse messe a disposizione del settore da utilizzare con procedure accelerate derogatorie delle modalitร  ordinarie, la necessitร  di un adeguato scambio di dati e informazioni fra i diversi livelli di governo coinvolti nella programmazione ed attuazione delle politiche abitative in modo quanto piรน possibile concertato. Eโ€™ necessario, poi, assicurare un adeguato sistema di monitoraggio, in grado di verificare che gli strumenti impiegati soddisfino i fabbisogni espressi dal territorio, definendo criteri di erogazione quanto piรน possibile omogenei sullโ€™intero territorio nazionale.

Tra le ulteriori criticitร  emerse ci sono la mancata osservanza delle tempistiche dettate dalla disciplina in vigore per lo svolgimento delle attivitร  propedeutiche allโ€™adozione dei decreti annuali di riparto alle regioni delle risorse stanziate con legge di bilancio e le difficoltร  nellโ€™utilizzo delle risorse di entrambi i Fondi, che hanno indotto il legislatore ad intervenire per consentire il riutilizzo di quelle non spese, nonchรฉ il mancato aggiornamento della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, che elenca i comuni ad alta tensione abitativa, con conseguenti ricadute negative sul sistema di ripartizione delle risorse di entrambi i Fondi.

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