Fase 2. Congiunti= conviventi e legami stabili, amici esclusi. Consentito rientro in domicilio o residenza

Agenpress –  Gli amici non rientrano tra gli “stabili legami affettivi” che giustificano gli spostamenti dal 4 maggio. Lo precisano fonti di governo, interpellate dopo l’uscita delle Faq interpretative del dpcm sulla fase 2. Nel testo si precisano i vincoli di parentela ma resta un margine di interpretazione per quanto riguarda gli “stabili legami affettivi”: non si possono ritenere inclusi, spiegano fonti governative interpellate al riguardo, gli amici.

“Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie”.

I “congiunti” cui fa riferimento il Dpcm sulla fase 2 comprendono: “I coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”.

“Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse. Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati”.

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