Green pass. Per i Magistrati onorari “ennesima doppia beffa”. Rischiamo il licenziamento

AgenPress –  “Per i magistrati onorari l’ennesima doppia beffa. Sono gli unici lavoratori per i quali è previsto ‘il licenziamento’ se privi di green pass, effetto discriminatorio (tale termine è quello usato dalla Commissione Eu nella lettera di messa in mora all’Italia) rispetto al magistrato professionale comparabile, non esistendo ancora una norma che preveda anche per questi lavoratori la graduazione delle sanzioni disciplinari”.

Lo sottolinea un comunicato unitario delle rappresentanze dei magistrati onorari. “Ma non basta. Laddove, anche muniti di green pass, risultino positivi perché esposti al contatto quotidiano con l’utenza negli Uffici giudiziari, sono costretti a rimanere in quarantena senza alcun ristoro economico, non così per dipendenti e magistrati professionali. È l’ennesima conseguenza aberrante dello status riservatoci da anni, in attesa perenne della giusta riforma che non arriva mai. Quanto mai urgente è il deposito del maxi emendamento governativo al testo di riforma della Magistratura onoraria presso la commissione giustizia.”, conclude la nota dei togati onorari.

DL Greenpass 16.09.2021
“Art. 9-sexies
(Impiego delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari)
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al
fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle
commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta,
non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
2. L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione da
parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata, rilevante ai fini di cui
all’articolo 127, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L’accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di
cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti
secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è
trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al magistrato onorario. L’accesso del
magistrato onorario alle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria in violazione della disposizione
di cui al comma 1 comporta la sospensione dell’incarico onorario fino a quando il magistrato onorario
non esibisce la certificazione di cui al comma 1. La sospensione è disposta dal Consiglio superiore
della magistratura, al quale è trasmesso senza ritardo il verbale di accertamento della violazione. Il
protrarsi dell’assenza in conseguenza della carenza o della mancata esibizione della certificazione di
cui al comma 1 oltre il termine di trenta giorni comporta la revoca dall’incarico ai sensi dell’articolo
21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
QUESTO IL TRATTAMENTO RISERVATO A NOI
Advertising

Potrebbe Interessarti

Ultime Notizie