Inps: da oggi domande per anticipo cassa integrazione deroga, 40% spettanze

Agenpress –  Da oggi sarà possibile fare domanda per la cassa integrazione in deroga con pagamento diretto dell’Inps con anticipo del 40% delle spettanze. Lo si legge in un messaggio pubblicato dall’Istituto nel quale si ricorda che cambiano le regole con la presentazione direttamente all’Istituto invece che alle Regioni.

“Oggi  saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda Inps di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’Inps dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande Cigo”.

Il c.d. Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità che l’INPS anticipi ai lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda a pagamento diretto, una somma pari al 40 per cento delle ore autorizzate per l’intero periodo.

Questa possibilità è riconosciuta per tutte le domande di CIGO e Assegno Ordinario dei fondi di solidarietà presentate a decorrere dal 18 giugno e per le domande di cassa integrazione in deroga che saranno presentate direttamente all’INPS.

A tal fine, il datore di lavoro, in fase di presentazione della domanda, deve trasmettere tutti i dati necessari per consentire il calcolo e l’erogazione del suddetto anticipo.

Il decreto Rilancio – ricorda l’Inps – ha esteso il periodo di cig e assegno ordinario per l’emergenza Covid dalle 9 settimane previste dal decreto Cura Italia a 18 settimane complessive. Il decreto del 16 giugno ha previsto la possibilità di chiedere le ultime quattro settimane di fermo per le aziende che avevano già utilizzato le prime 14 (9 + 5) anche per periodi antecedenti al primo settembre.

“La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti – ribadisce l’Inps – non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive. Coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completarne la fruizione o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue. Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).

Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 – sottolinea l’Istituto – possono già essere inviate dai datori di lavoro, Le domande di cassa integrazione devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il decreto 52/2020 stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge) se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

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