AgenPress – Roman Arkadyevich Abramovich è un imprenditore di nazionalità russa, israeliana e portoghese. In particolare, il principale azionista della società madre di Evraz, uno dei principali gruppi russi nel settore siderurgico e minerario. Questo settore fornisce una notevole fonte di reddito al governo russo.
In seguito all’attacco della Russia contro l’Ucraina del 24 febbraio 2022, il Consiglio ha, tra l’altro, congelato i capitali e vietato l’ingresso o il transito nell’Unione europea di imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una fonte significativa di reddito al governo russo. Tali misure restrittive mirano ad aumentare la
pressione sulla Russia nonché il costo delle azioni di quest’ultima dirette a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Abramovich ha contestato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea l’inserimento 2 e il mantenimento del suo nome negli elenchi delle persone ed entità interessate da tali misure.
Inoltre, ha chiesto il risarcimento del danno causato alla sua reputazione, che egli stima in 1 milione di euro a titolo provvisorio.
Il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Abramovich e ha confermato quindi le misure restrittive adottate nei suoi confronti.
Infatti, il Consiglio non è incorso in errori di valutazione decidendo di inserire e poi di mantenere il nome di Abramovich negli elenchi in questione, tenuto conto del suo ruolo all’interno del gruppo Evraz e in particolare della sua società madre.
Il Tribunale rileva, inoltre, che l’inserimento e il mantenimento del nome di Abramovich negli elenchi non costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali, tra i quali figurano, segnatamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà d’impresa e la libera circolazione.
A tale riguardo, il Tribunale ricorda, in particolare, che il diritto dell’Unione prevede la possibilità di autorizzare l’uso dei capitali congelati per soddisfare bisogni fondamentali e di concedere autorizzazioni specifiche per scongelare fondi o altre risorse economiche.
Per quanto riguarda, più specificamente, l’asserita violazione del diritto del sig. Abramovich, in quanto cittadino portoghese e quindi dell’Unione, di circolare liberamente nel territorio della stessa, il Tribunale respinge l’argomento di quest’ultimo vertente su un pregiudizio sproporzionato a tale libertà in quanto non suffragato.
Poiché Abramovich non è riuscito a dimostrare che il suo inserimento e il suo mantenimento negli elenchi siano stati illegittimi, la sua domanda di risarcimento danni è parimenti respinta.
La Corte di Giustizia Ue ha respinto il ricorso dell’imprenditore e politico russo Roman Abramovich, confermando le misure restrittive adottate nei suoi confronti. Abramomich aveva fatto ricorso, chiedendo un risarcimento di un miliardo di euro, contro l’inserimento del suo nome e dei suoi asset nell’ambito delle sanzioni contro la Russia. Secondo il tribunale Ue “il Consiglio non ha infatti commesso un errore di valutazione decidendo di inserire e mantenere il nome del sig. Abramovich negli elenchi in questione, alla luce del suo ruolo nel gruppo Evraz e, in particolare, nella sua società madre”.
(ANSA) – BRUXELLES, 20 DIC – La Corte osserva, inoltre, che l’inserimento e il mantenimento del nome di Abramovich nelle liste in questione non costituiscono una violazione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali, che comprendono, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà d’impresa e la libertà di circolazione. A tal proposito il Tribunale ricorda, in particolare, che il diritto dell’Unione prevede la possibilità di autorizzare l’uso di fondi congelati per far fronte a esigenze essenziali e di concedere permessi specifici che consentano di sbloccare fondi o altre risorse economiche. Per quanto riguarda, più specificamente, l’asserita violazione del diritto di Abramovich, in quanto portoghese (il tycoon russo ha anche la cittadinanza israeliana) e quindi, cittadino dell’Unione, di circolare liberamente sul territorio dell’Unione, il Tribunale respinge i suoi argomenti relativi alla violazione sproporzionata di tale libertà in quanto infondati. La Corte Ue, nel concludere la sua sentenza, ricorda che anche la richiesta di risarcimento avanzata da Abramovich è stata respinta. (ANSA).
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