AgenPress – La Corte ha dato ragione ad un uomo che ha denunciato il vicino di casa per il continuo rumore provocato dai suoi cani.
Così ha fatto causa al suo dirimpettaio, sostenendo che il mancato riposo gli avesse provocato danni alla salute. Nella denuncia si parla di “cupi ululati, nonché continui e fastidiosi guaiti, specie nelle ore notturne e di riposo”.
La sentenza della Corte di Cassazione (n. 23408/2022), depositata lo scorso 27 luglio, che ha confermato la sentenza della confermando la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, secondo la quale il vicino di casa che si è lamentato dei cani che abbaiano tutta la notte ha diritto ad essere risarcito.
La “vittima” ha sostenuto di aver perso il lavoro per le troppe assenze per malattia. Malattia causata proprio dallo stress per il mancato riposo. Un punto sul quale i proprietari dei cani hanno replicato, sottolineando che “non è possibile provare che l’uomo sia stato licenziato” per quella specifica ragione.
In questo caso, oltre al risarcimento, i proprietari dei due cani dovranno anche sostenere le spese di giudizio pari a 2700 euro.
La responsabilità per danni cagionati da animali è disciplinata anche dall’art. 2052 del Codice Civile, che così recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito»”.
I proprietari dei cani, si apprende, hanno contestato questa lettura affermando che non ci sarebbe modo di dimostrare un collegamento diretto tra il licenziamento e quanto accaduto di notte nel condominio.
La materia è disciplinata dall’articolo 2052 del Codice Civile con oggetto il “Danno cagionato da animali”. Ovviamente, la responsabilità è del proprietario “o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso”, il quale dovrà rispondere direttamente “dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Due note a margine dell’art.: la prima è che la norma sarà applicata sia nel caso “in cui l’animale sia addomesticato quanto in quello in cui non lo sia”; la seconda riguarda la responsabilità, che può essere aggrava oppure oggettiva che riguarda il proprietario o il custode del cane.
In particolare, per la norma “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone” può essere punito con l’arresto fino a 3 mesi e un multa fino a 309 euro.
Se la misura è violata da chi esercita una professione, la multa può salire a 516 euro. I proprietari dei cani non dovranno solo risarcire il vicino, ma anche accollarsi le spese processuali pari a 2.700 euro.