Questa informazione è contenuta nella scheda del relativo disegno di legge sul sito web del parlamento.
Questa legge modifica gli articoli 201 (Contrabbando di beni culturali e di armi) e 201(1) (Contrabbando di legname e specie arboree pregiate) del Codice penale dell’Ucraina (CCU). Allo stesso tempo, il CCU è integrato dagli articoli 201, paragrafo 3 (contrabbando di merci) e 201, paragrafo 4 (contrabbando di prodotti soggetti ad accisa), che stabiliscono la responsabilità penale per il contrabbando di merci e prodotti soggetti ad accise.
Il documento introduce soglie di responsabilità penale. In particolare, ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 3 (Contrabbando di merci) – si considera commesso un importo significativo se il valore totale delle merci contrabbandate supera UAH 6.710.000 o più, in grande quantità – UAH 26.840.000 o più; ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 4 (Contrabbando di prodotti soggetti ad accisa) – commesso in un importo significativo se il valore totale dei beni di contrabbando (ad eccezione dell’elettricità) supera UAH 1.006.500 o più, in grande quantità – UAH 2.013.000 o più.
La legge modifica anche l’articolo 216 del codice di procedura penale, che priva gli investigatori delle agenzie di sicurezza del diritto di condurre indagini preliminari nei procedimenti penali ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 1, della CCU. Autorizza gli investigatori dell’Ufficio di sicurezza economica a condurre indagini preliminari nei procedimenti penali ai sensi degli articoli 201(1), 201(3), 201(4) del CCU.
Le indagini preliminari sui reati di cui all’articolo 201, comma 1, del CCU, iscritti nel Registro unificato delle indagini preliminari prima della data di entrata in vigore di tale legge, continuano ad essere svolte dagli investigatori della sicurezza.
Tenendo conto della riforma dell’Ufficio di Sicurezza Economica prevista per il 2024, nonché delle proposte dei Ministeri della Giustizia e delle Finanze, la legge entrerà in vigore per tappe, con l’introduzione della responsabilità penale per il contrabbando di prodotti soggetti ad accisa a partire dal 1 gennaio 2024 e contrabbando di tutte le altre merci a partire dal 1 luglio 2024.