Decreto-legge sicurezza. Divieto giudiziario di partecipazione

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AgenPress. In caso di condanna per reati gravi (terrorismo, strage, omicidio, devastazione e saccheggio commessi durante assembramenti), il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni per un periodo da 1 a 3 anni (o pari alla pena se superiore a 3 anni). Può essere previsto l’obbligo di firma presso la polizia durante lo svolgimento di tali riunioni.

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