Aerei: per Cassazione bagaglio smarrito va rimborsato anche senza scontrini

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AgenPress. Con una importantissima decisione la Corte di Cassazione riconosce il diritto dei passeggeri ad ottenere il rimborso del bagaglio smarrito anche in assenza di scontrini o prove d’acquisto che certifichino le spese sostenute dai viaggiatori a causa del disservizio subito per responsabilità di compagnie aeree o gestori degli aeroporti. Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata nell’assistenza ai passeggeri, spiegando il contenuto dell’ordinanza riportata oggi dal quotidiano La Repubblica.

In caso di smarrimento o mancata riconsegna del bagaglio entro 21 giorni dall’arrivo a destinazione i viaggiatori, in base alla Convenzione di Montreal, hanno sempre diritto ad un risarcimento  fino a 1519 DSP (unità monetaria convenzionale di riferimento definita dal Fondo Monetario Internazionale, circa  1.860 euro) e al rimborso delle spese sostenute per acquistare abbigliamento e altri beni di prima necessità, in sostituzione a quelli contenuti nel bagaglio smarrito – ricorda RimborsoAlvolo – Per presentare la richiesta formale di rimborso delle spese sostenute i passeggeri devono allegare la necessaria documentazione, come scontrini e prove d’acquisto.

Per la terza sezione civile della Cassazione, tuttavia, il viaggiatore che subisce lo smarrimento del bagaglio ha diritto al rimborso anche in assenza delle prove di acquisto.

Con una importantissima ordinanza pubblicata pochi giorni fa la Corte stabilisce infatti che è errata la decisione di un tribunale che “ha negato ad un passeggero la risarcibilità del danno patrimoniale consistente negli esborsi asseritamente sostenuti per acquistare beni destinati a sostituire quelli andati smarriti, i quali avrebbero dovuti essere non solo allegati ma anche dimostrati (ad esempio mediante la produzione di scontrini di acquisto)”; “Va al riguardo posto in rilievo che l’unica via per liquidare il danno richiesto è nella specie la valutazione equitativa, risultando irragionevole la pretesa che possano fornirsi indicazioni specifiche sul contenuto di un bagaglio […] Nella specie, essendo stata raggiunta la prova dell’an del danno de quo, deve ritenersi che il giudice dell’appello si è invero erroneamente astenuto dalla determinazione equitativa sotto entrambi i profili rappresentati, invocando come schermo l’asserita assenza degli elementi sulla base dei quali effettuarla, laddove secondo l’id quod plerumque accidit il bagaglio contiene capi di abbigliamento,  biancheria intima, profumi ed accessori et similia in quantità ragguagliata alla durata del viaggio. E tale circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzata in proposito”.

“Una decisione che spiana la strada ai passeggeri che intendano chiedere il rimborso delle spese sostenute in caso di smarrimento o mancata riconsegna dei bagagli, e che legittima il diritto agli indennizzi anche in assenza di scontrini o documenti che attestino gli acquisti effettuati a causa del disservizio” – commenta Giuseppe Conversano, Ceo di RimborsoAlVolo.

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