Irap, svolta per gli studi professionali: possibili rimborsi dal 2022. Marcello Guadalupi: “Non c’è un obbligo automatico di pagamento”

- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. La sentenza n. 153/2026 della Consulta chiarisce i presupposti dell’imposta per gli studi associati. Il presidente di MilanoPercorsi e della Fondazione dei Commercialisti di Milano richiama l’attenzione sulle possibili richieste di rimborso per gli anni passati

Milano, 17 ottobre 2026 – Possibili rimborsi IRAP per gli studi professionali e le associazioni tra professionisti. La sentenza n. 153/2026 della Corte costituzionale riporta al centro dell’attenzione il tema dell’assoggettamento all’imposta delle strutture associative, chiarendo che la sola esistenza di un’associazione professionale non è sufficiente, di per sé, a determinare automaticamente l’obbligo di pagamento.

A evidenziare la portata della pronuncia è Marcello Guadalupi, presidente di MilanoPercorsi e della Fondazione dei Commercialisti di Milano, che richiama l’attenzione sui principi affermati dalla Corte e sulle possibili conseguenze per i professionisti che hanno versato l’imposta negli anni passati.

La Corte evidenzia i seguenti punti:

  1. La sola esistenza di un’associazione professionale non basta a giustificare l’imposta. Non esiste dunque una presunzione automatica di soggettività passiva IRAP per gli studi associati.
  1. L’IRAP è dovuta soltanto se l’attività professionale perde il carattere personale, ma di norma è difficile che ciò possa accadere per i professionisti iscritti a un ordine professionale, dove l’attività prestata risulta assolutamente personale (si pensi, ad esempio, a medici, avvocati, notai, ecc.)».

IL NODO DELLA SPERSONALIZZAZIONE

La questione centrale riguarda il carattere personale dell’attività professionale e la possibilità che questa venga invece ricondotta direttamente alla struttura associativa. Sul punto interviene l’avv. Matteo Sances, che approfondisce le conseguenze della pronuncia e il tema dei rimborsi.

«Secondo la Corte costituzionale l’Irap scatta solo se vi è un fenomeno di “spersonalizzazione” dell’attività tale da renderla ascrivibile direttamente alla società (e dunque l’attività viene svolta dalla società senza apporto personale del professionista).

Tuttavia nelle associazioni professionali ciò non sempre si verifica, si pensi ad esempio alle strutture associative tra professionisti costituite sostanzialmente allo scopo di ripartire i “costi di studio”, ossia il canone di locazione, l’acquisto beni strumentali, le prestazioni del personale ecc. (sul rimborso Irap a medico facente parte di associazione professionale segnalo sentenza 989/2020 della Corte Tributaria Lecce: https://www.studiolegalesances.it/2021/01/04/sent-ctp-di-lecce-n-989-3-2020-rimborso-irap-medici/).

Tale modalità organizzativa quindi non dovrebbe essere soggetta a Irap e pertanto i contribuenti possono valutare la richiesta di rimborso dell’imposta. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale è onere del Fisco dimostrare l’esistenza della spersonalizzazione dell’attività che comporta l’equiparazione dell’associazione professionale a una società».

Il principio assume particolare rilievo per le strutture associative costituite principalmente per condividere le spese di gestione dello studio, senza che venga meno l’apporto personale dei singoli professionisti. In questi casi, la verifica della concreta organizzazione dell’attività diventa determinante per stabilire se sussistano i presupposti per l’applicazione dell’imposta.

RIMBORSI IRAP DAL 2022: ATTENZIONE ALLE SCADENZE

Per il passato, dunque, potrebbe aprirsi la strada dei rimborsi, a partire dal periodo d’imposta 2022. Secondo l’articolo 38 del Dpr 602/1973, l’istanza va presentata entro 48 mesi dalla data del versamento.

Sul termine di decorrenza interviene la più recente sentenza della Cassazione n. 24175/2026, secondo la quale, nei casi esaminati relativi agli acconti IRAP calcolati con il metodo storico, il termine per chiedere il rimborso decorre dal saldo d’imposta di periodo o, in caso di mancato versamento, dalla data in cui il saldo avrebbe dovuto essere versato, anziché dalla data dei singoli acconti.

Per la prima annualità oggetto di recupero, la scadenza indicata è giugno/luglio 2027, fermo restando che i termini effettivi devono essere verificati in relazione alla posizione del singolo contribuente.

PROFESSIONISTI, ORA LA VALUTAZIONE SUI RIMBORSI

La pronuncia riporta al centro dell’attenzione il rapporto tra organizzazione degli studi professionali e imposizione fiscale. La condivisione di locali, personale e beni strumentali non implica necessariamente che l’attività perda il proprio carattere personale: occorre valutare le caratteristiche concrete della struttura e le modalità con cui viene esercitata la professione.

È su questo aspetto che si concentra l’attenzione di Marcello Guadalupi, presidente di MilanoPercorsi e della Fondazione dei Commercialisti di Milano, nel richiamare i professionisti alla valutazione delle novità in materia di IRAP.

Spetta ora ai contribuenti verificare la propria situazione e valutare, con il supporto dei professionisti competenti, l’opportunità di avviare un’azione di recupero dell’IRAP pagata negli anni precedenti.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -