Inps. Le imprese possono chiedere la cassa integrazione se si superano 35 gradi

AgenPress –  “Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria quando il termometro supererà i 35°. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature ‘percepite’ “.

Si legge in una nota congiunta Inps e Inail in merito alla pubblicazione Inail che chiarisce le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate. Queste linee guida nascono per prevenire le patologia da stress termico, tenuto conto che i fenomeni climatici estremi sono in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) consiste nel versamento, da parte dell’Inps, di una somma di denaro in favore dei lavoratori la cui retribuzione è diminuita per effetto di una riduzione dell’attività lavorativa dovuta a una temporanea difficoltà di mercato dell’azienda o ad altri eventi temporanei, non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori. La temporaneità implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa.

E quindi, anche la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Al riguardo, le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 precisano che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° ma anche quelli inferiori registrate dal meteo che però vengono “percepite” come tali, dato che è noto che, tenuto conto della particolare tipologia di lavoro che si svolge, la percezione può variare in eccesso, come, ad esempio, nel caso dei lavori di stesura del manto stradale, dei lavori di rifacimento di facciate e tetti, nelle lavorazioni all’aperto, in quelle che richiedono indumenti di protezione e anche in tutte le occupazioni che si svolgono in luoghi non proteggibili dal sole e/o dal calore.

Nella nota, è specificato che l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica che deve essere allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. Infatti, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

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