Pa: il Garante Privacy chiede piĆ¹ tutele per chi segnala gli illeciti

Parere favorevole alle linee guida Anac sul cosiddetto ā€œwhistleblowingā€, ma con alcune integrazioni


Agenpress. Adottare ulteriori misure per proteggere lā€™identitĆ  di chi segnala riservatamente condotte illecite e quella dei presunti autori, delineare piĆ¹ precisamente i fatti che possono essere segnalati con il ā€œwhistleblowingā€ nella Pa, definire meglio il ruolo dei soggetti coinvolti.

Queste sono alcune delle condizioni e osservazioni indicate dal Garante per la privacy nel parere sulla bozza di ā€œLinee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolaritĆ  di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dellā€™art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, (c.d. whistleblowing)ā€, predisposta dallā€™Anac.

Le Linee guida – rivolte ai datori di lavoro in ambito pubblico, ma contenenti anche indicazioni per lā€™inoltro di segnalazioni da parte di dipendenti di imprese fornitrici di beni o servizi per la Pa – specificano le misure tecniche di base che le pubbliche amministrazioni, titolari del trattamento dei dati, dovranno adottare ed eventualmente ampliare, tenendo conto degli specifici rischi del trattamento e nel rispetto dei principi di privacy-by-design e privacy-by-default.

Il testo delle linee guida era stato inizialmente posto dallā€™AutoritĆ  anticorruzione in consultazione pubblica e poi integrato sulla base di una positiva collaborazione con il Garante per la privacy, cosƬ da rafforzare la tutela della speciale riservatezza dellā€™identitĆ  del segnalante e delle informazioni che facilitano lā€™individuazione di fenomeni corruttivi nella Pa.Tale collaborazione aveva portato anche a delineare meglio, ad esempio, il ruolo dei fornitori di applicativi e servizi informatici utilizzati per lā€™acquisizione e la gestione delle segnalazioni, nonchĆ© a proporre accorgimenti specifici per evitare la tracciabilitĆ  del segnalante.

Il parere favorevole del Garante privacy ĆØ perĆ² condizionato – anche alla luce degli esiti di attivitĆ  ispettive avviate nel corso del 2019 proprio nei confronti dei principali soggetti (societĆ  informatiche, pubbliche amministrazioni) che trattano dati nellā€™ambito del whistleblowing – allā€™introduzione di specifiche modifiche che possano evitare di compromettere la corretta gestione delle segnalazioni.

Al fine di incrementare lā€™utilizzo e la fiducia in questo strumento, il Garante ha chiesto, ad esempio, che nelle Linee guida vengano circoscritte e definite meglio le condotte segnalabili con il ā€œwhistleblowingā€, cosƬ da evitare che gli uffici che gestiscono le segnalazioni rischino di trattare illecitamente i dati delle persone citate, magari perchĆ© riferibili a casi non previsti dalla normativa anticorruzione. Dovranno poi essere specificati meglio – seppure con alcune limitazioni a tutela dellā€™identitĆ  del segnalante – i diritti garantiti dalla normativa privacy anche allā€™autore del presunto illecito.

DovrĆ  inoltre essere limitata al ā€œresponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzaā€ la possibilitĆ  di associare la segnalazione allā€™identitĆ  del segnalante. Nel parere ĆØ indicato, tra lā€™altro, che occorre specificare meglio il ruolo svolto nel trattamento dei dati dai soggetti (sia interni allā€™amministrazione, sia esterni come lā€™AutoritĆ  giudiziaria e la Corte dei Conti) che possono conoscere le informazioni contenute nelle segnalazioni riservate.

Il Garante ha infine chiesto allā€™Anac di rafforzare nelle Linee guida le misure tecniche e organizzative necessarie per tutelare lā€™identitĆ  del segnalante, utilizzando, ad esempio, protocolli sicuri per la trasmissione dei dati, abilitando accessi selettivi ai dati contenuti nelle segnalazioni, ed evitando che la piattaforma invii al segnalante notifiche sullo stato della pratica, in quanto tali messaggi potrebbero consentire di svelarne lā€™identitĆ .

Advertising

Potrebbe Interessarti

Ultime Notizie