Preti pedofili. Papa Francesco abolisce il segreto per gli abusi sessuali dell’ordine ecclesiastico

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Agenpress – Papa Francesco ha abolito il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali dell’ordine ecclesiastico. Nel giorno del suo 83esimo compleanno, il San Pontefice ha emanato due importantissimi emendamenti per quanto riguarda la lotta alla pedofilia.

Con queste nuove leggi, si stabilisce che da date odierna non saranno più coperti da segreto denunce, processi e decisioni che includono chi “costringe qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali”. Ma anche chi “compie atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile”. E infine coloro coinvolti “nella produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche”.

Come noto il segreto pontificio a norma dell’Istruzione “Secreta continere” (o Instructio de secreto pontificio) è imposto su su materie di particolare gravità o importanza. In particolare l’elaborazione di alcuni documenti pontifici; l’attività della Congregazione per la dottrina della fede (e qui come detto vengono introdotte modifiche) incluse le notificazioni e l’esame di pubblicazioni, le denunce di delitti contro la fede e i costumi. Inoltre informazioni riguardanti alcune misure e interventi della Segreteria di stato o del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, la creazione di cardinali, la nomina dei vescovi; i cifrari; le questioni che il Papa, un cardinale o i legati pontifici riterranno opportuno custodire con il segreto pontificio.

Questo provvedimento, inoltre, sarà valido pure per coloro che hanno commesso azioni o omissioni con intento di eludere indagini. Papa Francesco ha anche provveduto a modificare uno dei reati più gravi in tal ambito, ossia: “acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento”.

Sua Santità inoltre evidenzia che “il segreto d’ufficio non costa all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa”.

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