“Molte proposte di legge – continua Capone – sono state presentate e depositate da parlamentari di diversi schieramenti e in qualche caso anche per iniziativa di singoli ministri nel corso di questi anni senza che si sia avviato un serio dibattito per arrivare alla realizzazione compiuta dell’art. 46 della Costituzione Italiana. L’UGL in collaborazione con l’Istituto ‘Stato e Partecipazione’ ha realizzato un approfondimento sotto forma di un articolato che raccoglie quelle che rappresentano le caratteristiche principali di una legge sulla partecipazione che dovrà trovare una sua realizzabilità e sostenibilità nel più breve tempo possibile”.
Per il Segretario: “In linea di principio, è importante il costante richiamo alla contrattazione collettiva, anche se diventa decisivo il sostegno alla stessa che può arrivare da atti del Governo. È utile l’indicazione di una soglia minima dimensionale e legata al fatturato, superata la quale, l’introduzione di forme di partecipazione diventa obbligatoria, fermo restante il ruolo della contrattazione collettiva”.
Per tale ragione, la proposta elaborata dall’UGL “introduce un ‘cambiamento di stato’ nella storia delle relazioni industriali italiane, assumendo a proprio fondamento la ‘obbligatorietà’ dell’ingresso nella governance delle aziende con oltre 100 dipendenti degli istituti partecipativi e della distribuzione degli utili eccedenti la quota destinata agli investimenti e alla remunerazione degli azionisti”.
La proposta dell’UGL
Nelle società con un numero di dipendenti da 100 a 250, ovvero in quelle in cui il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sia superiore a 40.000.000 di euro, secondo l’UGL, viene istituito il Comitato di Partecipazione. È disposta la distribuzione degli utili ai lavoratori nella misura del 15% del margine operativo lordo (MOL).
Il Comitato Partecipazione è un organismo di partecipazione eletto direttamente dai lavoratori e distinto dalla R.S.U. introducendo così per la prima volta in Italia il “doppio canale”, dotato di vaste competenze in materia di informazione e di consultazione. La distribuzione degli utili pari al 15% del MOL di cui alla nostra proposta si applica per via legale a tutte le imprese che non applichino il secondo livello di contrattazione (aziendale o territoriale): indennizza cioè i lavoratori che non godano di alcun premio di risultato generato dalla contrattazione di prossimità e sostituisce quello che nel c.c.n.l. metalmeccanico è l’”elemento perequativo” (rispetto al quale gode anche del beneficio della detassazione).
Nelle società con oltre 250 dipendenti ovvero in quelle in cui il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sia superiore a 100.000.000 di euro, viene istituito il Comitato di Gestione attraverso il quale i lavoratori partecipano alla gestione aziendale e sono partecipi dei risultati economici della loro società in relazione al ruolo che vi svolgono, assumendo la condizione di soci di lavoro.
In assenza di determinazioni sul punto attinte in sede di contrattazione nazionale ovvero di contrattazione di prossimità, viene distribuito annualmente fra tutti i dipendenti una quota del margine operativo lordo risultante dal bilancio dell’esercizio pari al 20% dell’ammontare corrispondente a tale titolo.