Covid, ordinanza su utilizzo dispositivi di protezione vie respiratorie

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AgenPress. In Campania l’uso delle mascherine all’aperto “resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.

Lo stabilisce l’ultima ordinanza del presidente Vincenzo De Luca.
E il ministro della Salute, Roberto Speranza, con la nuova ordinanza valida fino al 31 marzo prescrive lo stop alle mascherine all’aperto, ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento.

Speranza afferma che “in Italia siamo oltre il 90% di persone che hanno avuto la prima dose e con questi numeri possiamo permetterci di affrontare in modo diverso una stagione nuova del Covid”, e aggiunge: “perché Omicron ha profondamente mutato le cose e perché c’è una percentuale altissima di vaccinati”, sottolineando tuttavia che c’è “ancora bisogna di prudenza, cautela” e di procedere “passo dopo passo, senza passi troppo lunghi che potrebbero metterci in difficoltà”.

IL MINISTRO DELLA SALUTE ha emanato la seguente ordinanza:

Art. 1
1. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 6. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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