Dl Agosto. Sgravio del 30% sui contributi pensionistici per aziende situate in aree svantaggiate

AgenPress – Introdotto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.

 il decreto prevede “18 settimane di cassa integrazione” ma “per incentivare le imprese ci sarà un nuovo intervento, un vantaggio per chi richiama” i dipendenti in azienda “con 4 mesi di sgravi contributivi al 100%” ha spiegato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. “Ovviamente – ha sottolineato – non ci saranno licenziamenti”. E “per non dividere l’Italia in due, dal 1 ottobre la fiscalità sarà a vantaggio Sud. Non ci sarà differenza, nessuno sarà privilegiato a dispetto di un altro”.

Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.

È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

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