Enac: in caso di cancellazione volo non voucher ma rimborsi

AgenPress. L’Enac richiama i vettori aerei al rispetto del Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri: in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid-19, la normativa prevede il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher.

“Giustissimo l’appello dell’Enac: la normativa sui voucher non è più applicabile. E’ evidente, infatti, che tutta la legislazione d’urgenza introdotta dal Governo con il Cura Italia è venuta meno, visto che ora è superata la fase del lockdown e dell’emergenza Covid, che fungevano da presupposto giuridico per la deroga alla normativa europea” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Insomma, aver introdotto i voucher al posto del corrispettivo in denaro, sia per i voli aerei che per i pacchetti turistici, è illegittimo, sia perché in contrasto, rispettivamente, con il Regolamento (CE) n. 261/2004 e la Direttiva (UE) 2015/2302, come evidenziato sia dall’Antitrust che dalla Commissione Ue, sia perché ora è finita la fase emergenziale, visto che dal 3 giugno sono regolarmente ripresi tutti i voli all’interno dell’Unione Europea” prosegue Dona.

“E’ evidente, quindi, che ora le compagnie aeree devono applicare, senza se e senza ma, il Regolamento (CE) n. 261/2004 sia se l’aeroporto di partenza è in un paese membro dell’UE sia se l’aeroporto di arrivo è in un paese dell’UE, qualora il vettore aereo sia comunitario” conclude Dona.

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