Antitrust Ue. Indagine su accordo segreto Google-Fb pubblicitĂ  web a danno di editori ed inserzionisti

AgenPress – La Commissione Europea ha aperto un’indagine antitrust formale per valutare se un accordo tra Google e Meta (ex Facebook) per i servizi di pubblicitĂ  display online possa aver violato le regole di concorrenza dell’UE.

La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager , responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “ Molti editori si affidano alla pubblicitĂ  display online per finanziare i contenuti online per i consumatori. Attraverso il cosiddetto accordo “Jedi Blue” tra Google e Meta, una tecnologia concorrente all’Open Bidding di Google potrebbe essere stata presa di mira con l’obiettivo di indebolirla ed escluderla dal mercato per la visualizzazione di annunci sui siti Web e sulle app di editori. Se confermato dalla nostra indagine, ciò limiterebbe e distorcerebbe la concorrenza nel mercato giĂ  concentrato della tecnologia pubblicitaria, a scapito delle tecnologie di pubblicazione degli annunci rivali, degli editori e, in definitiva, dei consumatori”.

Google fornisce servizi di tecnologia pubblicitaria che fungono da intermediari tra inserzionisti ed editori mediante la vendita all’asta in tempo reale di spazi pubblicitari online su siti Web o app mobili, anche attraverso il suo “programma Open Bidding”. Meta fornisce servizi di pubblicitĂ  display online e, attraverso la sua “Meta Audience Network”, partecipa ad aste per spazi pubblicitari di editori terzi utilizzando i servizi di tecnologia pubblicitaria di Google e concorrenti.

L’indagine della Commissione riguarda un accordo del settembre 2018, che Google ha chiamato in codice “Jedi Blue”, tra Google e Meta per la partecipazione dell’Audience Network di Meta al programma Open Bidding di Google. La Commissione teme che l’accordo possa rientrare negli sforzi volti a escludere i servizi di tecnologia pubblicitaria in concorrenza con il programma Open Bidding di Google, e quindi limitare o falsare la concorrenza nei mercati della pubblicitĂ  display online, a scapito degli editori e, in definitiva, dei consumatori.

Se provate, le pratiche oggetto di indagine possono violare le norme dell’UE in materia di concorrenza sugli accordi anticoncorrenziali tra imprese (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”)) e/o l’abuso di posizione dominante (articolo 102 TFUE) .

La Commissione svolgerĂ  ora la sua indagine approfondita in via prioritaria. L’apertura di un’indagine formale non pregiudica il suo esito.

La Competition Market Authority (“CMA”) del Regno Unito ha avviato la propria indagine sull’accordo tra Google e Meta. Come di consueto, la Commissione è stata in contatto con la CMA e intende collaborare strettamente a questa indagine seguendo le norme e le procedure applicabili.

L’articolo 101 del TFUE vieta gli accordi anticoncorrenziali e le decisioni di associazioni di imprese che impediscono, limitano o distorcono la concorrenza all’interno del mercato unico dell’UE. L’articolo 102 del TFUE vieta l’abuso di posizione dominante. L’attuazione di tali disposizioni è definita nel Regolamento Antitrust (Regolamento del Consiglio n. 1/2003 ), che può essere applicato anche dalle autoritĂ  nazionali garanti della concorrenza.

L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento antitrust prevede che l’avvio di un procedimento da parte della Commissione esonera le autoritĂ  garanti della concorrenza degli Stati membri dalla loro competenza ad applicare anche le regole di concorrenza dell’UE alle pratiche interessate. L’articolo 16, paragrafo 1, prevede inoltre che i giudici nazionali debbano evitare di adottare decisioni che sarebbero in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione nei procedimenti da essa avviati. La Commissione ha informato le societĂ  e le autoritĂ  garanti della concorrenza degli Stati membri di aver aperto un procedimento in questo caso.

Non c’è una scadenza legale per concludere un’indagine antitrust. La durata di un’indagine antitrust dipende da una serie di fattori, tra cui la complessitĂ  del caso, la misura in cui le societĂ  interessate collaborano con la Commissione e l’esercizio dei diritti della difesa.

L’apertura di un procedimento formale non pregiudica l’esito delle indagini. Esonera le autoritĂ  garanti della concorrenza degli Stati membri dell’UE dalla loro competenza ad applicare le regole di concorrenza dell’UE alle pratiche interessate.

Advertising

Potrebbe Interessarti

Ultime Notizie