Decreto Draghi. Italia zona rossa e arancione ad aprile. Obbligo vaccinale per i farmacisti,

AgenPress – Il decreto prevede espressamente “l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale”. Non si tratta di un impianto blindato: il testo contempla la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei ministri.

 “Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado”. Tutti in aula dall’asilo alla prima media. Da lì in su, entra in gioco la Dad: “Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

Stilato  l’elenco delle categorie che avranno l’obbligo di vaccinarsi. Sono “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”.

La vaccinazione sarà il “requisito essenziale per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Se ciò non è possibile, “per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione”.

E’ previsto anche uno scudo vaccinale. “Per omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano nazionale, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

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