Legali Palamara: “Il Dott. Palamara non ha la titolarità di nessun Lido in Sardegna”

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AgenPress. “In data 6 odierna sul quotidiano la Repubblica venivano pubblicati due articoli, il primo dal titolo “Un lido in Sardegna per Palamara ma spunta l’amico prestanome” il secondo dal titolo “Operazione confusione. Le manovre dell’ex pm per sfuggire ai suoi giudici” a firma rispettivamente di Giuliano Foschini e Carlo Bonini.

Quanto al primo articolo dal titolo “Un lido in Sardegna per Palamara ma spunta l’amico prestanome” l’articolo nel riportare stralci del provvedimento del GIP del Tribunale di Perugia, ha riferito notizie non vere riguardanti il dott. Palamara e comunque ha omesso di riferire circostanze assolutamente rilevanti per la reale ricostruzione dei fatti in violazione del corretto dovere di informazione da parte del giornalista. Infatti sono destituiti di ogni fondamento i seguenti passaggi del citato brano giornalistico:

  • “E’ la storia di un chiosco…di proprietà di un gruppo di amici…tra cui Luca Palamara che si è schermato con un prestanome…Andrea De Giorgio che a verbale stretto dalle domande della Guardia di Finanza ha dovuto ammettere “si è vero sono un prestanome di Palamara.…“. A parte l’accostamento suggestivo per adombrare chissà quali malefatte compiute dal dott. Palamara, il giornalista ha tuttavia omesso di riportare nell’articolo le seguenti circostanze assolutamente decisive per la reale ricostruzione degli accadimenti e precisamente che:
  • a) il dott. Palamara non ha la titolarità di nessun lido in Sardegna come enfaticamente afferma il titolo dell’articolo, essendosi più modestamente limitato ad acquistare nell’interesse dei figli una piccola quota, per un valore di € 23.000, di un chiosco adibito alla vendita di panini, gelati e bibite senza alcuna velleità imprenditoriale e per chi conosce la Sardegna a distanza di circa un’ora di auto da Porto Cervo;
  • b) si tratta di fatti e vicende ampiamente approfonditi nel corso delle indagini preliminari all’esito delle quali come emerge dal capo di imputazione formulato nell’avviso 415 bis c.p.p. non è stato ravvisato alcun profilo di rilevanza penale da parte dell’autorità giudiziaria nei confronti del dott. Palamara;
  • c) la legge consente ai magistrati la possibilità di acquistare quote societarie (quello che normalmente avviene nella vita quotidiana quando ad esempio anche i magistrati acquistano azioni di società quotate in borsa, spesso addirittura per importi superiori a quello in questione);
  • d) in questo caso l’acquisto della quota societaria è avvenuto mediante intestazione formale ed in via fiduciaria al dott. De Giorgio in virtù di un familiare rapporto di amicizia intrattenuto sin dalla nascita con lo stesso;
  • e) il dott. De Giorgio è stato nominato consulente tecnico non su indicazione del dott. Palamara ma in via del tutto autonoma e per le sue riconosciute capacità professionali da parte dei magistrati titolari dei rispettivi procedimenti in osservanza delle norme sul conferimento degli incarichi professionali; e) il Presidente della Corte d’appello di Roma con una nota del 5 luglio del 2019 ha escluso qualsiasi interessamento del dott. Palamara su procedimenti giudiziari in corso;
  • f) il dott. Palamara è stato sempre estraneo alle vicende relative alla moglie dell’Aureli imputata nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile come facilmente si può evincere dagli atti depositati dalla Procura di Perugia.

Quanto al secondo articolo dal titolo “Operazione confusione. Le manovre dell’ex pm per sfuggire ai suoi giudici” lo stesso ha riferito notizie non vere riguardanti il dott. Palamara. Infatti sono destituiti di ogni fondamento i seguenti passaggi del citato brano giornalistico:

  • “E’ un interesse, quello di Palamara…. “a sottrarsi dal processo”. La difesa del dott. Palamara in vista delle citate udienze del 16 e del 21 luglio p.v. agisce nella assoluta certezza di poter dimostrare nelle sedi processuali istituzionalmente preposte ad accertare il reale accadimento dei fatti la correttezza personale e professionale del dott. Palamara, senza farsi intimorire allo scopo da comunicati di gruppi associativi o addirittura da articoli di giornali evidentemente mossi dall’intento di interferire e di svolgere una funzione anticipatoria del relativo giudizio. Anzi sin da ora possiamo dire che sarà molto agevole dimostrare l’assoluta inesistenza di qualsiasi adesione ad associazioni massoniche e segrete da parte del dott. Palamara, affermazioni in relazione alle quali riserviamo le più incisive azioni a tutela del nostro assistito;
  • Per rovesciare i due tavoli quello penale e disciplinare è necessario per Palamara accreditare due circostanze. False entrambe. La prima: che la Guardia di Finanza abbia raccolto illegittimamente le intercettazioni…… La seconda: che la stessa Guardia di Finanza abbia manipolato il contenuto……” In palese violazione del dovere di verità, nell’articolo in questione il giornalista ha omesso di riportare circostanze assolutamente decisive per ricostruire il reale accadimento dei fatti atteso che dagli atti dello stesso procedimento di Perugia emerge che:
  • a) vi è un provvedimento del 10 maggio del 2019 con il quale il Pubblico Ministero impartisce al colonnello Mastrodomenico del GICO della GDF di spegnere il microfono ogni qualvolta nelle discussioni del dott. Palamara fosse stato coinvolto un parlamentare. Disposizione questa disattesa sul presupposto che gli ascolti avvenivano nelle giornate successive in violazione di quanto stabilito dall’art.68 della Costituzione;
  • b) nella trascrizione della conversazione tra il dott. Palamara ed il dott. Fuzio in data 21 maggio 2019, il GICO della GDF trascriveva “carabinieroni” anzichè “Pignatone”. Dall’ascolto dell’audio in realtà emerge che il dott.Palamara ed il dott. Fuzio discutono delle problematiche insorte a seguito della presentazione dell’esposto presentato al CSM da parte del dott. Fava nei confronti del dott. Pignatone, relativamente ai motivi che avevano indotto quest’ultimo a richiedere di astenersi per gli incarichi conferiti da un imputato di un procedimento al di lui fratello Roberto Pignatone;
  • c) nella giornata del 9 maggio del 2019 le registrazioni delle conversazioni si interrompevano alle ore 16.02 dopo che nel corso di una conversazione il dott. Palamara riferiva al suo interlocutore che la sera stessa sarebbe stato a cena con il dott. Pignatone.”

E’ quanto dichiarato dai legali di Luca Palamara.

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