Fca: Tar Lazio dichiara inammissibile ricorso Codacons contro prestito da 6,3 Mld di euro

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AgenPress. Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Codacons contro il prestito con garanzia Sace da 6,3 miliardi di euro ottenuto da Fca Italy.

I giudici amministrativi erano stati chiamati a pronunciarsi sul maxi-finanziamento garantito dallo Stato richiesto dall’azienda, un prestito illegittimo secondo il Codacons poiché l’art. 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 non escludeva dall’accesso al credito quelle aziende che hanno sede in Italia ma sono controllate da gruppi esteri, e che sempre all’estero distribuiscono dividendi ai soci e pagano le tasse sugli utili.

Per la II sezione del Tar (Pres. Francesco Riccio, Rel. Marina Perrelli) “Se è vero che il Codacons, ai sensi del proprio statuto, tutela, anche attraverso azioni giurisdizionali,  “i  diritti  … dei  risparmiatori  e  dei  contribuenti”,  merita  di essere  evidenziato  che,  anche  alla  luce  dei  principi  enunciati  dalla  Adunanza Plenaria   n.   6/2020, per   la   legittimazione   dell’ente   esponenziale  occorre   che l’interesse   perseguito   sia   a   questo   riconducibile   quale   interesse   propriamente collettivo,  distinto  da  quello  dei  singoli  appartenenti  alla  categoria,  nonché  che  lo stesso sia concreto ed attuale.

Ciò  posto,  come  evidenziato  già  nel  decreto  cautelare  n.  4106  del  28.5.2020,  la situazione  dedotta  nel  presente  giudizio  “è  descritta  in  fatto  dall’essere  lesi  dal previsto accesso al prestito garantito, ai sensi dell’art. 1 del Decreto-Legge 8 aprile2020 n. 23, a favore di un’impresa con sede in Italia, ma controllata da un’impresa avente sede a Londra, come è il caso di FCA Italy S.p.a., i cui dividendi, distribuiti dalla  stessa  all’impresa  controllante  estera,  non  sarebbero  tassati  in  Italia  con  la conseguenza  che  lo  Stato  italiano  e  gli  italiani  non  beneficerebbero  minimamente della  garanzia  prestata  dall’Italia  e  con  l’ulteriore  conseguenza  che  gli  stessi cittadini  italiani  potrebbero  trovarsi  onerati  di  imposizioni  fiscali  maggiorate  dallo Stato  per  sopperire  alle  eventuali  uscite  non  compensate  dal  sistema  dei  prestiti garantiti dal citato art. 1 onde perseguire gli obiettivi di bilancio”.

La  descritta  prospettazione  degli  effetti  dei  provvedimenti  impugnati  non  appare riconducibile  ad  interessi  diffusi  di  una  comunità  o  di  una  categoria  individuata  e individuabile,  ma  sembra  piuttosto  fare  capo  alla  generalità  indistinta  neanche  dei cittadini italiani, ma di tutti i contribuenti italiani.14.3.  Il Collegio  non  può,  inoltre,  non  evidenziare  che,  allo  stato  degli  atti depositati,  non  è  neanche  possibile  intravedere  una  concretae  sicura  applicazione dei  provvedimenti  gravati  nel  senso  paventato  dalla  parte  ricorrente  che  si  limita  a disegnare  quale  ipotetica  conseguenza  della  garanzia  prestata  a  FCA  Italy  S.p.a.  e, in  generale,  alle  imprese  con  sede  in  Italia,  ma  controllate  da  società  estere,  la mancata   tassazione   nel   nostro   Paese   degli   eventuali   dividendi,   distribuiti all’impresa  controllante  estera,  da  cui  discenderebbe,  in  via  del  tutto  ipotetica  e priva di qualsiasi riscontro documentale, che lo Stato italiano e gli italiani, rectius i contribuenti  italiani,  non  solo  non  beneficerebbero  della  suddetta  garanzia,  ma potrebbero  trovarsi  onerati  di  imposizioni  fiscali  maggiorate  per  sopperire  alle uscite  non  compensate  dal  sistema  dei  prestiti  garantiti  dal  citato  art.  1  onde perseguire gli obiettivi di bilancio.

Ammesso   e   non   concesso   di   ritenere   il   Codacons   associazione   esponenziale legittimata  ad  agire  a  tutela  dell’interesse  dell’intera  categoria  dei  contribuenti italiani, il Collegio evidenzia che gli effetti lesivi del decreto ministeriale con cui è assentita la garanzia in favore di FCA Italia, nonché quelli degli altri – non meglio identificati   –   provvedimenti   attuativi   dell’art.   1   del   Decreto   Liquidità   sono presentati  dalla  stessa  parte  ricorrente  come  del  tutto  eventuali,  futuri  e  ipotetici atteso  che  manca  qualsiasi  dimostrazione  di  come  tale  garanzia  determini  un aggravio diretto a carico della finanza pubblica”.

“Prendiamo atto della posizione del Tar secondo cui simili provvedimenti non sono sindacabili, anche quando arrecano danno alla collettività, e questo perché la rappresentanza della nostra associazione riguarda i contribuenti mentre nel caso del prestito Fca il danno, per il Tar, riguarderebbe tutti i cittadini italiani.

A noi sembra un paradosso e valuteremo se presentare appello al Consiglio di Stato” – commenta il presidente Carlo Rienzi.

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