DENUNCIA INVIATA ANCHE AL DIPARTIMENTO ICQRF DEL MINISTERO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE
AgenPress. Dopo Mister Prezzi e la Commissione di allerta rapida, anche Antitrust e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dovranno indagare sul fenomeno del caro-pasta, dove i ricarichi dei prezzi dal campo alla tavola superano quota +570%. Il Codacons ha infatti inviato oggi un esposto all’Autorità per la concorrenza e all’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, istituito presso il Masaf) chiedendo di indagare sulle anomalie che si registrano in Italia sul fronte dei listini al dettaglio della pasta.
“Il grano duro per la pasta viene pagato in Italia circa 36 centesimi al chilo ad un valore che non copre i costi di produzione ed è inferiore di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo scorso anno, mentre il prezzo della pasta è aumentato il doppio dell’inflazione – scrive il Codacons nell’esposto – Una distorsione che appare chiara anche dall’andamento dei prezzi medi al consumo che secondo l’Osservatorio del Ministero del Made in Italy variano per la pasta da 2,3 euro al chilo di Milano ai 2,2 euro al chilo di Roma, dai 1,85 di Napoli ai 1,49 euro al chilo di Palermo, mentre le quotazioni del grano sono pressoché uniformi lungo tutta la Penisola. Già In passato il settore della pasta è stato oggetto di gravi speculazioni, tant’è che l’Agcm nel 2009 intervenne su impulso della segnalazione del Codacons e sanzionò il 90% delle aziende che producevano pasta e le associazioni di categoria con una multa complessiva di poco inferiore ai 12,5 milioni di euro, per quello che considerò un cartello nella determinazione del prezzo dei loro prodotti”.
Considerato che, ad oggi, il fenomeno di aumento dei prezzi della pasta è ingiustificato e rischia di mettere a repentaglio l’equilibrio del mercato a danno dei consumatori ma anche dei produttori, il Codacons ha chiesto all’Antitrust di accertare ai sensi della legge 287/1990 e del TFUE art. 101 se il fenomeno speculativo descritto possa essere il risultato di una intesa tra le imprese produttrici in danno al mercato e ai consumatori finali, e All’ICQRF di accertare se la condotta descritta violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs 198/2021, elevando le relative sanzioni in caso di accertati illeciti.