AgenPress – La Corte di giustizia europea ha accolto il ricorso di vari cittadini ed eurodeputati dei verdi contro il rifiuto alla richiesta presentata nel 2021 di avere accesso ai documenti relativi ai contratti per l’acquisto di vaccini contro il Covid 19, stipulati tra la Commissione Ue e diverse aziende farmaceutiche. L’esecutivo comunitario, afferma il tribunale, non ha concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti e l’infrazione riguarda in particolare le clausole di indennizzo e le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l’acquisto dei vaccini.
Il tribunale ricorda che nel 2020 e nel 2021 sono stati stipulati tra la Commissione e alcune imprese farmaceutiche contratti di acquisto di vaccini contro il Covid-19: circa 2,7 miliardi di euro sono stati rapidamente resi disponibili per effettuare un ordine fermo di oltre un miliardo di dosi di vaccino.
Nel 2021 alcuni deputati europei e diversi privati avevano chiesto di vedere i documenti ma l’esecutivo comunitario aveva concesso solo un accesso parziale ai documenti, mettendoli in rete in versioni oscurate. Ora il Tribunale ha accolto parzialmente i ricorsi annullando nello specifico alcune parti della decisione dell’esecutivo comunitario.
La Commissione prende atto delle sentenze del Tribunale nelle due cause riguardanti l’accesso ai contratti relativi al vaccino anti-COVID-19 e alle informazioni correlate.
La Commissione esaminerà attentamente le sentenze della Corte e le loro implicazioni.
Nelle sue sentenze, il Tribunale segue la Commissione sulla maggior parte delle rivendicazioni. In particolare, riconosce che la tutela dell’interesse commerciale copre le clausole dei contratti riguardanti:
- L’ubicazione dei siti produttivi;
- Le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale;
- Le disposizioni relative ai pagamenti anticipati o ai pagamenti anticipati;
- Accesso ai programmi di consegna.
Il Tribunale ha confermato che la Commissione aveva il diritto di concedere solo un accesso parziale.
Ha accolto solo parzialmente l’azione legale su due punti.
Ha stabilito che la Commissione avrebbe dovuto fornire maggiori spiegazioni per giustificare il diniego di accesso a determinate disposizioni dei contratti.
Ha inoltre stabilito che la Commissione avrebbe dovuto fornire i dati personali relativi ai membri dei team negoziali, composti da rappresentanti degli Stati membri e funzionari della Commissione.
In generale, la Commissione garantisce il più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, nel rispetto dei principi di apertura e trasparenza.
In questi casi, la Commissione ha dovuto trovare un difficile equilibrio tra il diritto del pubblico, compresi i deputati al Parlamento europeo, all’informazione e gli obblighi giuridici derivanti dagli stessi contratti COVID-19, che avrebbero potuto comportare richieste di risarcimento danni a spese dei contribuenti.
In effetti, in molti casi passati la Corte di giustizia ha riconosciuto la necessità di tutelare gli interessi commerciali di una controparte contrattuale.
In ogni caso, la Commissione aveva fornito al Parlamento europeo (ai sensi dell’accordo quadro sulle relazioni tra le due istituzioni) informazioni complete sui contratti relativi al vaccino anti-COVID-19.
Conformemente al suo ruolo istituzionale, la Commissione è tenuta a garantire l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi e ha inoltre il dovere di proteggere la privacy e i dati personali degli interessati.
In questa fase la Commissione si riserva le proprie opzioni legali.
Sugli indennizzi per il Tribunale il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata da clausole, ma nulla vieta di potergli rimborsare eventuali risarcimenti.
La Corte ricorda che tali indennizzi erano previsti per compensare i rischi per le imprese farmaceutiche legati all’abbreviazione del termine di messa a punto dei vaccini, avallati dagli Stati membri e di dominio pubblico. Secondo il Tribunale però la Commissione non ha dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali delle aziende. E non ha dato spiegazioni per capire in che modo l’accesso alle definizioni di “dolo” e di “ogni ragionevole sforzo” nei contratti avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio a tali interessi commerciali. Quanto alla tutela della vita privata delle persone per negare parzialmente l’accesso alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l’acquisto dei vaccini, per il Tribunale è stato debitamente dimostrato che la divulgazione dei dati personali servisse per l’interesse pubblico.