Codacons Lombardia su Cassazione sui Buoni Fruttiferi Postali

AgenPress. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 24639 del 13 settembre 2021, ha affermato che “in caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell’intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto”.

Secondo le corti di merito, infatti, la clausola “pari facoltà di rimborso” permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale (in conformità a quanto disposto dall’articolo 2021 cod. civ.). Detta facoltà, che legittimava l’attrice quando era in vita il cointestatario, alla liquidazione del buono separatamente da costui, deve ritenersi sussistere anche dopo la morte di quest’ultimo, pertanto, risulta illegittimo il diniego, da parte di Poste Italiane, di rimborso del titolo. Inoltre, l’eventuale lesione di diritti successori degli eredi del contestatario defunto non legittima il rifiuto da parte del debitore essendo questione interna al rapporto tra coeredi.

Il presidente di Codacons Lombardia, l’Avv. Marco Donzelli afferma: “In sintesi, il consumatore che ha sottoscritto il buono fruttifero postale, è legittimato a percepire integralmente il contenuto, in caso di successione mortis causa – afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – ma è fondamentale come far rispettare i propri diritti ed ottenere l’intero rimborso. Tale sentenza sostiene già quanto abbiamo sostenuto negli anni precedenti”.

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