Milano. Beppe Grillo indagato per “traffico di influenze illecite” Nel mirino i contratti pubblicitari con la Moby

AgenPress  Beppe Grillo è indagato dalla Procura di Milano per i contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018/2019 dalla compagnia marittima «Moby spa» dell’armatore Vincenzo Onorato con il blog Beppegrillo.it del fondatore e “garante” del Movimento Cinque Stelle.

 L’accordo “avente finalità pubblicitarie”  prevedeva un compenso di 120mila euro l’anno in cambio, secondo il Corriere della Sera, di uno spot al mese e l’inserimento di messaggi pubblicitari, contenuti redazionali e interviste a “testimonial” della Moby Spa da pubblicare anche su Facebook, Twitter e Instagram.

Sempre nel 2018 c’era stato un altro versamento di Moby “a favore di Casaleggio Associati S.r.l., in relazione a un contratto avente lo scopo di sensibilizzare le Istituzioni sul tema dei marittimi, per un corrispettivo annuo pari ad Euro 600.000 circa, oltre a eventuali ‘goal fees’ legate al raggiungimento anticipato degli obiettivi contrattuali, della durata di due anni (risolto consensualmente a decorrere dal 1° marzo 2020)”.

L’accusa: traffico di influenze illecite (articolo 346 bis del codice penale). La circostanza emerge a margine di alcuni sequestri e acquisizioni di documenti che il Nucleo di Polizia economico-tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito martedì mattina in una inchiesta su alcuni dei beneficiari di contributi, o controparti di contratti, della compagnia da tempo in cattive acque, e ammessa nel giugno 2020 dal Tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo, proposta dal gruppo (che fattura 700 milioni e impiega 6mila marittimi) a obbligazionisti, alle banche e allo Stato pure in gioco per la contrastata vicenda della Tirrenia.

Ma cosa rischia Beppe Grillo? Il codice penale prevede che chi commette il reato di traffico di influenze illecite sia punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La pena – si legge – è “aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

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