Codacons su Orietta Berti e pubblicità occulta

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AgenPress. Il Codacons risponde allo staff di Orietta Berti, che – in relazione alla segnalazione dell’Associazione, riguardante contenuti diffusi sui social network in cui la stessa Orietta Berti esibisce le nuove ‘capsule’ di un noto marchio di supermercati mostrandole, enfatizzandone la qualità e dichiarando espressamente di consigliarne l’acquisto, ma omettendo di usare le diciture necessarie per identificare le pratiche pubblicitarie – ha inspiegabilmente parlato di “attacco contro chi lavora” e di necessità per il Codacons di “informarsi meglio”.

Evidentemente, nella segnalazione dell’Associazione ad Agcm, Agcom, Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza non c’è alcuna traccia di attacchi contro chi lavora, come confusamente si è tentato di sostenere: si tratta invece soltanto di rispettare le norme e le regole che disciplinano la pubblicità online, a cui anche Orietta Berti – come tutti i professionisti – è sottoposta. E riguardo la proposta di “informarsi meglio”, l’Associazione la rende al mittente, con il consiglio di “informarsi meglio” in materia di pubblicità online: materia in cui, come conferma la stessa risposta ricevuta, l’impreparazione è purtroppo molto diffusa.

Nel merito delle contestazioni avanzate dallo staff della Berti si riferisce di un “regolare contratto” con l’azienda coinvolta: ci spiace far presente però che, al contrario di quanto sostenuto, l’esistenza di un regolare contratto tra la Berti ed una società rappresenta proprio il presupposto che fonda obblighi informativi specifici a carico del professionista. Non si tratta quindi di un elemento che “solleva” il professionista dall’obbligo di informare il pubblico riguardo la natura commerciale della collaborazione: è vero esattamente l’opposto. I professionisti, infatti, sono sempre soggetti a un obbligo informativo nei confronti del consumatore: devono, in ogni circostanza, renderlo edotto dei rapporti intrattenuti con aziende e società, mettendolo a conoscenza riguardo la loro natura commerciale. Tale obbligo investe ogni piattaforma di veicolazione pubblicitaria, ivi compreso il web. L’Autorità garante – in apposite linee guida – ha stabilito infatti che è onere del professionista inserire nei vari post condivisi sul web e a carattere commerciale apposite diciture (ad es., ADV) per informare il consumatore della finalità commerciale del contenuto in questione.
La ragione di questi obblighi è semplicissima: la pubblicità occulta, già inserita nella black list delle pratiche commerciali scorrette, si basa proprio sul presupposto che un messaggio di natura commerciale venga promosso in modo tale da non far emergere lo scopo pubblicitario del medesimo.

Stante la diffusa impreparazione in materia di pubblicità online l’Associazione si mette infine a disposizione di Orietta Berti e del suo staff, come da tradizione dell’Osservatorio permanente per la pubblicità del Codacons, per contribuire a modificare il claim inserendo i dovuti riferimenti previsti dalla legge.

Infine, per quanto attiene al videoclip ‘Mille’ – vicenda altra, che in nulla riguarda quella di oggi – attualmente pende un giudizio per violazione della normativa sul product placement. Il Tar dovrà accertare, in altri termini, se i consumatori siano stati correttamente informati della presenza di prodotti ai fini commerciali nel videoclip musicale.

Chiarito quindi quanto erroneamente contestato dallo staff di Orietta Berti e al di là dell’episodio specifico, la realtà ci dice come il web, purtroppo, sia ancora pieno di comunicazioni a carattere commerciale, spesso non segnalate o segnalate in modo non corretto: è quindi ora che le norme in materia siano applicate e rispettate, e per farlo l’Associazione ricorda la possibilità per gli utenti di segnalarle. Ogni qualvolta ci si imbatte in una pratica commerciale che potrebbe ledere i diritti e gli interessi dei consumatori/utenti è possibile segnalare la cosa al Codacons, che provvederà ad approfondirla e, in caso, ad avviare le necessarie iniziative di tutela.

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