Cesare Battisti. Cassazione. Nullo l’accordo con il Brasile, ok per l’ergastolo

Agenpress – Dal momento che Cesare Battisti non è stato consegnato all’Italia dal Brasile “l’estradizione non può dirsi né perfezionata né conclusa”, e non può essere fatta valere la “condizione” della commutazione dell’ergastolo con la pena a 30 anni alla base della procedura.

Così la Cassazione nelle motivazioni con cui lo scorso 19 novembre ha confermato l’ergastolo e respinto la richiesta di Battisti di commutazione della pena, dichiarando “caducato” l’accordo tra i due Stati.

“Battisti, allontanandosi dal Brasile, ha deliberatamente scelto di rendere ineseguibile la sua consegna all’Italia ai fini estradizionali”, spiega la prima sezione penale della Cassazione, e l’effetto – “da lui ampiamente prevedibile” e “legalmente ineccepibile” – è “la risoluzione delle speciali condizioni cui la cessione era subordinata; condizioni che l’Italia aveva accettato e che avrebbero inciso sulla determinazione della pena”.

Battisti, infatti, era irreperibile al momento dell’esecuzione del provvedimento di estradizione firmato a dicembre dal presidente Michel Temer. Era stato rintracciato in Bolivia il 12 gennaio scorso, ed espulso in poche ore.

“L’accordo – per la Cassazione – deve ritenersi privo di causa, e di conseguenza caducato, al venir meno dell’effetto utile cui esso era preordinato, ossia il rientro del condannato nel Paese che aveva sollecitato la sua estradizione”. Il ricorso, presentato per conto di Battisti dall’avvocato Davide Steccanella, chiedeva alla Suprema Corte di riconoscere l’illegittimità dell’espulsione dalla Bolivia (perché non è stato fornito un interprete in portoghese, non è stato dato tempo per fare ricorso ed è stata eseguita dall’Interpol e non dall’immigrazione) e l’efficacia dell’accordo tra Italia e Brasile per l’estradizione.

Ma, spiega la Corte, l’autorità giudiziaria italiana “non ha titolo per sindacare forme e modalità con cui le autorità boliviane hanno condotto il procedimento culminato nell’espulsione”.

“L’Italia non ha giuridicamente concorso all’espulsione” ma “ha acconsentito a ricevere il proprio cittadino Battisti, allontanato dallo Stato Straniero”. E dovendo questi scontare una pena, “si è resa parte attiva nel ricondurlo sul proprio territorio, inviando alla frontiere aerea propri funzionari di polizia”. “Privo di qualunque fondamento”, notano quindi i giudici è la tesi che “intenderebbe derivare una sorta di reviviscenza del meccanismo estradizionale” e la “riedizione della clausola di commutazione della pena”.

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