Green pass: TAR respinge istanza sospensiva personale scolastico

AgenPress. Con la decisione odierna – resa da un solo giudice pur autorevole e non dal collegio – il Tar del Lazio non affronta alcune questioni fondamentali attinenti i diritti dei lavoratori e le norme europee. Lo afferma il Codacons, commentando i decreti monocratici del Tar che hanno rigettato le istanze con cui si chiedeva di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di Green pass per il personale scolastico.

A parte il rilevante problema che porta a richiedere, per conservare il lavoro, un trattamento coatto fisico agli interessati con inoculazione nel corpo di sostanze i cui effetti sono solo in parte conosciuti, quel che è inaccettabile è che lo Stato – a differenza di tutti gli altri vaccini per i quali ha fatto una apposita legge (legge 210 del 1992) con la quale si assume le responsabilità di eventuali danni – in questa occasione fa addirittura firmare a chi si vaccina una sorta di illegale (in base all’art. 1229 del codice civile) esonero da responsabilità in caso di danni.

Riteniamo inoltre che la decisione del Tar non tenga conto del principio di proporzionalità previsto dal nostro ordinamento, in forza del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici. Conseguentemente, ogniqualvolta sia possibile operare una scelta tra più mezzi alternativi, tutti ugualmente idonei al perseguimento dello scopo, andrebbe sempre preferito quello che determini un minor sacrificio per il destinatario, nel rispetto del giusto equilibrio tra vari interessi coinvolti nella fattispecie concreta – spiega il Codacons – Vi è poi una evidente disparità di trattamento di cui il Tar non ha tenuto conto, laddove per altre categorie di lavoratori  non sono previsti le limitazioni introdotte invece per il personale della scuola (il presidente del TAR che ha firmato i decreti sarebbe contento se fosse costretto, visto il suo contatto con il pubblico, a subire un trattamento analogo se non volesse vaccinarsi?)

Si pone inoltre una questione pregiudiziale comunitaria, laddove il legislatore nel disciplinare l’obbligo di green pass non ha tenuto conto della rettifica al testo del Regolamento UE 2021/953 del Parlamento europeo, secondo cui “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”.

Il CODACONS quindi, ribadendo la propria posizione di sostegno ai vaccini (regala infatti, proprio per incentivare le vaccinazioni, una polizza per i danni da vaccino a tutti gli iscritti) prosegue a raccogliere le adesioni per un ricorso collettivo al TAR per eliminare o mitigare la possibile grave lesione di diritti essenziali di quei lavoratori (pochi peraltro) che sono minacciati di essere messi in strada dopo aver superato concorsi e tanti sacrifici .

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