Virus Cina: principali compagnie aeree sospendono voli

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Agenpress. Dopo la decisione di stamane della British Airways di sospendere tutti i voli da per la Cina, sono seguite quelle di altre compagnie come quella dell’American Airlines e della Lufthansa.

“Decisione saggia e condivisibile da parte di queste compagnie aeree. Resta da capire, però, come sia possibile che una decisione del genere sia demandata al buon senso di società private e non venga invece presa in modo coordinato da tutte le autorità pubbliche a ciò preposte” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per fare un esempio, la Farnesia, sul sito www.viaggiaresicuri.it, è rimasta ferma all’avviso del 27 gennaio in cui si limita a raccomandare di evitare tutti i viaggi nella provincia dell’Hubei invece che in tutta la Cina” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In ogni caso deve essere chiaro che gli italiani possono disdire vacanze in Cina, senza per questo pagare penali o rimetterci i soldi del pacchetto turistico” aggiunge Dona.

L’associazione di consumatori ricorda ai turisti che non vogliono più partire per la Cina, quanto prevede la legge, ossia il Codice del Turismo (Allegato 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79), dopo le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/2302, in vigore dal 1° luglio 2018, e ampliato i diritti dei consumatori.

In caso di pacchetto turistico:

  1. a) Art. 41, comma 4: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
  2. b) Art. 41, comma 6: “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi”.

Per quanto riguarda, invece, i voli aerei:

  1. a) in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali.

In particolare, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.

  1. b) In caso di rinuncia da parte del passeggero, a fronte di un volo non cancellato, purtroppo non è previsto un rimborso automatico. Vi è, quindi, la necessità, nel caso la compagnia aerea non accolga la richiesta del consumatore, di dover procedere per le vie legali.

Ricordiamo ai consumatori che avessero bisogno di assistenza che è possibile contattare i nostri consulenti attraverso lo sportello dedicato al Turismo (http://www.consumatori.it/sportello-turismo-viaggi/) sul nostro sito www.consumatori.it.

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