INVIATA LETTERA A TUTTI I PARLAMENTARI: MISURA LIMITA DIRITTI COSTITUZIONALI E INTRODUCE DISTORSIONI E ABUSI NELL’USO DEI FONDI PUBBLICI
AgenPress. Nettamente contrario il Codacons alla misura, inserita del Dl Semplificazioni, che di fatto blocca i ricorsi al Tar in tema di appalti pubblici.
L’articolo 48 (comma 4) del Dl semplificazioni stabilisce che i tribunali amministrativi non avranno più il potere di bloccare i cantieri – spiega il Codacons – In caso di contenziosi amministrativi le opere del Pnrr proseguiranno senza subire interruzioni, e in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento, i lavori delle opere andranno avanti.
Una misura che viola i principi costituzionali, introduce distorsioni nell’utilizzo dei fondi pubblici e rischia addirittura di alimentare abusi e illeciti nell’ambito delle opere pubbliche. Per tale motivo il Codacons ha inviato oggi un appello urgente ai parlamentari di tutti gli schieramenti politici, in cui si chiede di sanare al più presto le criticità insite nel Dl Semplificazioni.
Si legge nel testo della lettera inviata dall’associazione:
“Con un tratto di penna, senza alcuna distinzione degli affidamenti oggetto dell’intervento normativo, un emendamento ha aperto la corsia preferenziale a tutti gli affidamenti collegati al Pnrr, ivi inclusi i molti interventi affidati direttamente a Regioni ed enti locali. Il piano Recovery italiano vede in programma molti interventi affidati direttamente a Regioni ed enti locali. I soli Comuni sono investiti direttamente da progetti per circa 30 miliardi, e il conto sale a 61 miliardi secondo le ultime stime Ifel se si considerano tutti gli interventi che intrecciano le competenze locali.
A questa previsione consegue un duplice effetto: da un lato un forte depotenziamento del diritto alla tutela giurisdizionale dell’operatore economico non aggiudicatario, che beneficia unicamente del risarcimento economico; dall’altro lato definitività del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante che non dovrà più attendere gli esiti del giudizio prima di avviare la realizzazione dell’opera.
Gli effetti dirompenti della suddetta previsione, vanno contemperati con i principi propri della giustizia amministrativa. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo (art. 1 c.p.a.); il principio di azionabilità: a norma dell’art. 24 della Costituzione, tutte le lesioni di diritti soggettivi e degli interessi legittimi possono trovare una tutela in giudizio; il processo amministrativo inoltre è retto dai principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost e del principio dell’autonomia del potere giudiziario. Gli artt. 103, 1° co., 113, 1° e 2° co., e l’art. 111, ult. co. Cost., individuano l’ambito della giurisdizione amministrativa come quella intesa alla “tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi” (così, l’art. 103, 1° co.). Tutela che non può essere “esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti” (così, l’art. 113, 2° co.).
Pur condividendo la scelta di prevedere misure di rafforzamento delle strutture amministrative, di accelerazione, snellimento e semplificazione delle procedure amministrative, è auspicio della scrivente Associazione che le previsioni in parola, vengano emendate nel rispetto dei principi fondamentali sopra descritti dell’azione e della giustizia amministrativa, stante la loro assoluta imprescindibilità, nel rispetto dei canoni costituzionali”.