AgenPress. “Solo leggendo i giornali capì che era stato commesso il reato di favoreggiamento e di peculato per l’uso dell’aereo, e quindi il giorno stesso presentai una breve denuncia. Tra l’altro il reato di favoreggiamento era stato modificato e prevedeva espressamente anche chi aiuta a sottrarre all’autorità della Corte Penale Internazionale taluno che sia soggetto di indagine o colpito da mandato di cattura. È un favoreggiamento enorme, hanno sottratto un cittadino libico colpito da mandato di cattura internazionale all’investigazione e al processo”.
Così l’avvocato penalista Luigi Li Gotti su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.
“Per me è stato naturale fare la denuncia: la norma sul favoreggiamento dice chiunque, non ci sono zone franche, allora io ho detto ma chiunque siamo tutti, non esiste qualcuno che fosse esente da questa norma, chiunque esso sia – ha proseguito Li Gotti – In quel momento non ho fatto grandi ragionamenti, ho detto ‘qua è stata violata una legge’, chiunque l’abbia violata. La mia denuncia è stata ritenuta fondata, come dimostra il fatto che è stata investita dal Tribunale dei Ministri, che l’ha condivisa, tanto è vero che ha fatto le indagini e ha chiesto l’autorizzazione a procedere. È il Parlamento che ha salvato Al-Masri. Hanno subito escluso che ci fosse un ricatto nei confronti della nostra nazione, le prime dichiarazioni di Piantedosi furono queste al Parlamento, ‘esclusa qualsiasi forma di ricatto, non siamo sotto ricatto'”.
“Quando ero senatore presentai il disegno di legge per l’adeguamento del nostro ordinamento allo statuto della Corte Penale Internazionale e fu approvato all’unanimità – ha raccontato Li Gotti in chiusura – I casi in cui si possono sollevare problemi di segreto sono soltanto relativi alla richiesta di documenti, lo Stato italiano può non fornire documenti alla Corte Penale Internazionale solo per motivi di sicurezza. Mentre per quanto riguarda i mandati di cattura sono pochi i casi previsti per cui si può non dare seguito e sono: errore di persona; quando per gli stessi reati sia stato già condannato nel nostro Paese; qualora il reato per cui si chiede l’arresto non faccia parte del nostro ordinamento, cioè un reato che da noi è inesistente”.