L’ordinanza del Consiglio di Stato sull’adeguamento delle retribuzioni dei magistrati riaccende il tema dell’equità nel pubblico impiego. Confintesa FP: «Se l’inflazione va compensata automaticamente per chi non contratta, il legislatore trovi una tutela analoga anche per il personale delle Funzioni Centrali. E si separino finalmente le funzioni di chi giudica da quelle di chi amministra negli uffici giudiziari»
AgenPress. Per una parte del lavoro pubblico l’adeguamento degli stipendi è un diritto che un giudice fa rispettare. Per il personale delle Funzioni Centrali, dirigente e non dirigente, è un’attesa.
Con l’ordinanza n. 5140/2026 il Consiglio di Stato segue passo passo l’adeguamento della magistratura: la sentenza n. 6004/2025 aveva annullato il DPCM del 2021 perché l’ISTAT aveva stimato al ribasso il 4,85 per cento, poi rideterminato al 6,22; e ora un giudice fissa una relazione al 5 settembre e un’udienza al 13 ottobre, ricordando che l’obbligo di pagare «resta». Nella stessa sentenza il Consiglio di Stato giudica perfino irragionevole «porre a carico del personale di magistratura i ritardi della contrattazione collettiva del pubblico impiego»: i magistrati, cioè, vanno protetti dai ritardi con cui si rinnovano i contratti pubblici. Per anni quei ritardi sono stati la condizione ordinaria delle Funzioni Centrali. Ma il vero divario non è nei tempi del rinnovo: è che ai magistrati l’adeguamento è pieno, automatico ed esigibile davanti a un giudice; a noi no — con, per giunta, gli arretrati dei mesi già maturati, che nessuno ci solleva.
Il motivo è che l’adeguamento automatico (art. 24 della legge n. 448/1998) spetta solo alle carriere non contrattualizzate — magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, militari, diplomatici, professori universitari — a cui la contrattazione è preclusa. Tutti gli altri, personale non dirigente e dirigente delle Funzioni Centrali, contrattano lo stipendio con il CCNL: l’automatismo non ce l’ha nessuno. Con un paradosso: la legge calcola l’adeguamento dei magistrati proprio sugli aumenti dei dipendenti contrattualizzati. Siamo il metro con cui si misura l’aumento altrui; un metro che però non viene mai misurato.
Non è nuovo. Stesso blocco degli stipendi del 2010: per i magistrati la Corte costituzionale (223/2012) lo dichiarò illegittimo, con arretrati restituiti; per i dipendenti pubblici (178/2015) lo dichiarò illegittimo anch’esso, ma solo per il futuro — per gli anni trascorsi, nulla, per ragioni di bilancio. Agli uni tutto, arretrati compresi; agli altri il torto riconosciuto e nessun euro.
L’indipendenza della magistratura è un valore, e non lo contestiamo: l’adeguamento automatico esiste perché ai magistrati la contrattazione è vietata. Il punto non è l’imparzialità di chi giudica — nessuno lo è, sui propri soldi — ma la discrezionalità. E la soluzione, che i romani già conoscevano, non è pretendere giudici sovrumani: è togliere a chiunque la scelta, ancorando lo stipendio a una regola automatica. Ai magistrati quella regola c’è. A noi no.
Abbiamo appena sottoscritto, come ipotesi, il CCNL 2025-2027 — e per la prima volta il rinnovo delle Funzioni Centrali è stato firmato dentro il proprio triennio di vigenza, non a anni di distanza dalla scadenza. È un cambio di passo che rivendichiamo, e l’abbiamo firmato con senso di responsabilità: era il massimo che quelle risorse consentivano, e lasciare i lavoratori senza rinnovo sarebbe stato peggio. Ma la firma non chiude la partita: la sposta. Perché la tempestività, da sola, non recupera l’inflazione né cancella gli arretrati dei mesi già maturati. Chiediamo che la prossima legge di bilancio stanzi risorse aggiuntive da riversare nel contratto, e che si scriva finalmente una regola valida per tutti: una rivalutazione agganciata all’ISTAT, com’è già, per legge, per chi non contratta.
È tutto legittimo: la Corte l’ha detto. Ma legittimo non significa obbligato. La legge protegge dall’inflazione chi non contratta e non protegge chi contratta: è una scelta del legislatore, e una scelta si può riscrivere.
Ecco, dunque, un’altra legge da riscrivere. E già che si parla di magistratura, se ne riscriva anche una seconda: quella sulla doppia dirigenza negli uffici giudiziari. Chi giudica giudichi; chi amministra amministri. La gestione del personale e dei servizi spetta alla dirigenza amministrativa, non ai capi degli uffici. Anche qui: un peso e una misura. Si scelga quale.
