Corte dei Conti. Il Comune di Roma non ha inviato relazione fine mandato

AgenPress – C’è anche il Comune di Roma tra le amministrazioni che non hanno eseguito la “redazione, pubblicazione sul sito e trasmissione alla Corte dei Conti della relazione di fine mandato 2016-2021, predisposta dal sindaco uscente”.

Lo rende noto la Corte dei Conti del Lazio spiegando che “non è stato rispettato correttamente un importante adempimento presupposto al rinnovo dei consigli” comunali. Ad accertarlo è stata “la Sezione regionale di controllo del Lazio,, verificando i vari enti locali e riscontrando inadempienze totali o parziali e, in particolare, mancate trasmissioni, redazioni carenti o tardive. Tra gli inadempienti totali figurano oltre a Roma capitale anche “Castro dei Volsci, Collepardo, Esperia, Fumone, Licenza, Pastena, Rocca di Cave, Terelle, Tolfa, Torre Cajetani, Vallecorsa; è stata, inoltre, accertata la mancata trasmissione delle relazioni di Borbona e Cittareale e l’incompletezza di quelle di Sora e Trivigliano”.

La relazione è prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, che ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte, nonché – fra l’altro – i rilievi formulati dalla Corte dei conti in corso di mandato.

La relazione risponde al principio di accountability degli amministratori locali, chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative; essa si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico da parte dell’elettorato e risponde, pertanto, all’esigenza di consentire l’effettiva conoscenza della situazione dell’ente locale.

Per rendere cogente l’adempimento dell’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione, il legislatore ha previsto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria consistente nella riduzione degli emolumenti o indennità percepiti dal responsabile (sindaco e/o responsabile finanziario e/o segretario generale), peraltro sospesa, per quest’anno, dalla normativa emergenziale. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, emanato il 3 agosto u.s.: per il Lazio, fra i comuni attualmente commissariati, parimenti interessati alle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, figurano Arce, Campagnano di Roma, Cisterna di Latina, Colle San Magno, Formia, Frascati, Genazzano, Monte Compatri, Orte, Sambuci, Sezze, Torrice.

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