Agenpress – L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio. In attuazione dell’articolo 25 del Decreto, un provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, definisce i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.
“I contributi a fondo perduto per le Pmi danneggiate dal coronavirus”, previsti dal decreto Rilancio, “verranno erogati dall’Agenzia delle Entrate entro dieci giorni sul conto corrente dei richiedenti che rientrano nei parametri fissati dal legislatore”, dice il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. “Non ci sarà alcun click day, a partire dal 15 giugno le domande potranno essere presentate entro 60 giorni”.
Secondo Ruffini, “dal primo pomeriggio di lunedì, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori con ricavi e compensi fino a 5 milioni di euro e che hanno subito un calo del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente di almeno un terzo, potranno richiedere i contributi a fondo perduto introdotti dal decreto Rilancio”.
“La procedura che abbiamo realizzato con Sogei consentirà di presentare la richiesta on line sul sito internet delle Agenzie delle Entrate oppure tramite il canale Entratel inviando la domanda già precompilata dai software gestionali di cui già si avvalgono i contribuenti e i loro intermediari”.
Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).
Ecco come calcolare l’ammontare del contributo. Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.