AgenPress. Con l’ordinanza n. 3992 del 4 novembre 2025, il Consiglio di Stato si è occupato della legittimità di un atto emesso in data 7 settembre 2023 dall’Autorità indipendente competente in materia di energia elettrica, del gas e dell’acqua (ARERA).
Con tale atto (riguardante l’attività svolta dalla s.p.a. Acciaierie d’Italia in alcuni stabilimenti, tra cui quelli di Genova, di Novi Ligure, di Racconigi e dell’ex Ilva di Taranto), l’ARERA aveva fissato un termine alla società, per individuare il fornitore del gas necessario per la prosecuzione delle attività produttive e le modalità del relativo trasporto.
La società – lamentandosi dell’eccessività brevità del termine fissato dall’ARERA – aveva impugnato tale atto innanzi al TAR per la Lombardia, che con la sentenza n. 3104 del 2025 ha respinto il ricorso.
Nell’esaminare l’appello della s.p.a. Acciaierie, con la citata ordinanza n. X del 4 novembre 2025 la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la sua istanza cautelare, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR, ha consentito la prosecuzione della fornitura, per evitare l’interruzione dell’attività produttiva svolta negli impianti d’interesse strategico nazionale e il conseguente pregiudizio per l’occupazione, ed ha al contempo fissato l’udienza del 9 giugno 2026 per la definizione del secondo grado del giudizio.
