“Congiunti”. Il Governo corregge il tiro, “parenti, affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”

Agenpress –  Da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con “congiunti” si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.

 Con il termine “congiunti” il Codice civile conosce i “parenti” e gli “affini” mentre la legge 76/2016 ha introdotto la nozione di soggetti partecipi di una “unione civile” e la nozione di “conviventi di fatto”. La parola, quindi, è tanto magica per spezzare l’isolamento quanto “equivoca” per il diritto. Vediamo allora chi sono i congiunti e quelli che non lo sono. Con tutte le conseguenze del caso.

Non c’è bisogno di spendere tante parole per dimostrare che i coniugi rientrano tra i “congiunti”, in quanto essi lo sono “per definizione”. Quindi, se un coniuge risiede a Milano, ove lavora, può serenamente recarsi a Sondrio dove risiede l’altro coniuge.

Sono parenti le persone che discendono da un medesimo stipite (articolo 74 del Codice civile): nonno e nipote sono parenti perché entrambi discendono dal bisnonno, mentre due fratelli sono parenti perché entrambi discendono dal padre.

Nonno e nipote si dicono parenti in linea retta di secondo grado in quanto discendono l’uno dall’altro e perché tra essi intercorrono due generazioni (articolo 75 e 76 del Codice civile). Due fratelli sono parenti in linea collaterale di secondo grado in quanto non discendono l’uno dall’altro e perché salendo da un fratello allo stipite comune (il padre) e ridiscendendo fino all’altro fratello si incontrano due generazioni. In base al medesimo ragionamento zio e nipote sono parenti in linea collaterale di terzo grado e due cugini sono parenti in linea collaterale di quarto grado. La parentela non è riconosciuta oltre al 6° grado (articolo 77 del Codice civile): per aversi due parenti entro il 6° grado bisogna pensare al rapporto che intercorre tra i figli di due cugini.

Se, dunque, ci si chiede se i “parenti” siano anche “congiunti” la risposta pare poter essere senz’altro affermativa. E, quindi, si devono ritenere “congiunti”, in mancanza di prescrizioni limitatrici, tutti coloro tra i quali intercorre un vincolo di parentela.

Alla stessa conclusione si deve giungere con riguardo agli “affini”: essi sono (articolo 78 del Codice civile) i parenti di un coniuge rispetto all’altro coniuge. Ad esempio: i suoceri (i genitori del proprio coniuge), la nuora (la moglie del proprio figlio), il genero (il marito della propria figlia), i cognati (i fratelli e le sorelle del proprio coniuge).

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