Papa: “Dal prossimo 7 giugno una nuova ‘Costituzione’ dello Stato della Città del Vaticano

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Nella Pontificia Commissione potranno farvi parte anche laiche e laici


AgenPress. Il Papa emana oggi, 13 maggio, memoria della Beata Maria Vergine di Fatima, una nuova Legge fondamentale per lo Stato della Città del Vaticano.

Papa Francesco rinnova quindi la “Costituzione” dello Stato Vaticano, sostituendo quella del 26 novembre 2000 di san Giovanni Paolo II che succedeva, a sua volta, a quella emanata il 7 giugno 1929 da Pio XI.

Come nella “Costituzione” del 2000, il Papa conferma “la pienezza della potestà di governo” del Sommo Pontefice “che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario”. Confermata pure “la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano”, distinto da quello della Curia Romana. E confermata la competenza dello Stato sulle zone extra territoriali, o per meglio dire “l’esercizio di ogni potere conseguente sul territorio, definito dal Trattato lateranense, e negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede e sono vigenti, in forza del diritto internazionale, garanzie e immunità personali e funzionali”.

Il Papa conferma pure la funzione legislativa della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, fino ad oggi composta da un cardinale presidente (che è anche il presidente del Governatorato) e da altri cardinali.

Con la nuova Legge fondamentale – e questa è una delle novità – non sarà così: oltre ai cardinali, nella Commissione entreranno anche “altri membri” nominati dal Papa per un quinquennio. Quindi potranno farvi parte anche laiche e laici.

Salvi i casi in cui il Papa intenda riservare a se stesso, la Pontificia Commissione approva leggi e altre disposizioni normative. Il presidente, si legge, “può emanare ordinanze, decreti e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari”. E in casi di urgente necessità, “può emanare decreti aventi forza di legge i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in legge dalla Pontificia Commissione entro 90 giorni dalla pubblicazione”.

Per l’elaborazione dei relativi progetti, la Pontificia Commissione si avvale della collaborazione dell’Ufficio Giuridico del Governatorato, di esperti e dei Consiglieri dello Stato. A proposito di questi ultimi, un nuovo assetto introdotto dalla Legge è che viene costituito un apposito Collegio di consiglieri di Stato. Prima i consiglieri – nominati dal Papa sempre per cinque anni – venivano consultati singolarmente, ora c’è un Collegio che svolge (così come i membri individualmente) funzioni esecutive e consultive.

Altra novità importante riguarda la regolamentazione più stringente e dettagliata del bilancio preventivo e consuntivo che viene deliberato annualmente dalla Pontificia Commissione, “in conformità alle regole di contabilità” e “con atti aventi forza di legge”. La Commissione delibera il piano finanziario triennale sottoponendo “questi atti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice”. Il bilancio deve assicurare “l’equilibrio” di entrate e uscite” e ispirarsi ai “principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza”. “In caso di necessità – si legge – il presidente può disporre con decreto spostamenti di risorse tra i capitoli di bilancio, mantenendo l’equilibrio dei saldi e tenendo conto della sostenibilità nel tempo”. Inoltre “il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia Commissione, alla quale riferisce”.

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