Agcom pubblica il Codice influencer. Unc: si conferma limite per influencer non rilevanti

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AgenPress. L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato la delibera, il Codice di condotta e le linee guida per gli influencer.

“Confermiamo la nostra critica per il distinguo tra influencer rilevanti e non rilevanti. E’ ovvio che chi non raggiunge 500mila follower o un milione di visualizzazioni è giusto che non sia tenuto a tutti gli adempimenti di chi opera in modo più strutturato, ma tutti dovrebbero sempre essere trasparenti e corretti, senza se e senza ma” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Così come nella delibera si impone a chiunque di rispettare gli articoli 41 e 42 del Tusma, ossia del D.lgs. n. 208/2021, non si capisce perché tale obbligo non sia stato esteso anche agli articoli 37 e 38 sulla tutela dei minori o al 43 che stabilisce che le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e non devono essere occulte, unico articolo a vietare qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva relativa al gioco d’azzardo e unico a prevedere in modo diretto ed esaustivo che è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, comprese quelle per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, anche se effettuate in forma indiretta, mediante utilizzo di nomi, marchi, simboli” prosegue Dona.

“Si può discutere se sia giusto o meno mantenere un distinguo tra influencer minori e regime delle piattaforme per la condivisione di video, ma non certo rispetto a principi fondamentali, derogando in materia di tutela dei consumatori. Non si trattava di fare, come scritto nella Delibera, un’automatica e indiscriminata applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta a chiunque carichi un video su Internet, ma di garantire almeno un rispetto minimo dei diritti degli utenti, ribadendo ad esempio per tutti il divieto di fare pubblicità occulta di dispositivi che riscaldano il tabacco non dichiarando di aver preso soldi per farla” conclude Dona.

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