Era in cura per la sclerosi multipla e per una sintomatologia ansiosa, ma durante il periodo di malattia era stato visto giocare a calcetto. L’azienda, insospettita, aveva incaricato un investigatore privato di seguirlo e, sulla base degli elementi raccolti, aveva deciso di licenziarlo per giusta causa
AgenPress. La vicenda è arrivata davanti al Tribunale, che ha ritenuto il licenziamento non giustificato, riconoscendo al lavoratore un’indennità pari a 12 mensilità, per circa 6mila euro lordi ciascuna, senza disporre il reintegro nel posto di lavoro.
Il lavoratore, un cinquantenne, si trovava in un periodo di assenza dal lavoro per motivi di salute. La sua condizione comprendeva la sclerosi multipla e una sintomatologia ansiosa.
Durante la malattia, però, era stato fotografato e osservato mentre partecipava a partite di calcetto. L’azienda aveva quindi ritenuto che quell’attività fosse incompatibile con lo stato dichiarato di malattia e tale da mettere in discussione la correttezza dell’assenza dal lavoro.
Da qui la decisione di ricorrere a un investigatore privato e, successivamente, di procedere con il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore ha contestato il provvedimento davanti al giudice, sostenendo che la partecipazione alle partite non fosse sufficiente, di per sé, a dimostrare né l’inesistenza della malattia né un comportamento incompatibile con il percorso terapeutico.
Il Tribunale ha accolto il ricorso sul punto della legittimità del licenziamento, ritenendo che gli elementi raccolti dall’azienda non fossero sufficienti a giustificare la sanzione espulsiva.
La decisione non ha però comportato il ritorno del lavoratore in azienda. Il giudice ha infatti escluso il reintegro e ha riconosciuto una tutela esclusivamente economica: 12 mensilità della retribuzione, pari a circa 72mila euro lordi complessivi, sulla base di una retribuzione mensile di circa 6mila euro.
La vicenda riporta al centro un tema ricorrente nel diritto del lavoro: durante un periodo di malattia, il dipendente non è necessariamente obbligato a rimanere inattivo.
Ciò che può assumere rilievo disciplinare è piuttosto la condotta concretamente tenuta dal lavoratore: un’attività svolta durante l’assenza può diventare contestabile quando sia incompatibile con la patologia dichiarata, ritardi o comprometta la guarigione, oppure dimostri che l’assenza dal lavoro sia stata utilizzata in modo fraudolento.
Nel caso in questione, secondo la valutazione del Tribunale, la circostanza che il lavoratore avesse giocato a calcetto durante la malattia non è stata ritenuta sufficiente a sostenere la legittimità del licenziamento per giusta causa.
La sentenza distingue quindi tra l’esistenza di un’attività svolta durante la malattia e la prova che quella stessa attività renda falsa o incompatibile l’assenza per motivi di salute. È proprio su questo secondo passaggio che, nel caso esaminato, la posizione dell’azienda non è stata ritenuta adeguatamente dimostrata.
Il risultato è stato un licenziamento dichiarato non giustificato, ma senza reintegrazione: al lavoratore è stata riconosciuta una tutela economica pari a 12 mensilità.
