AgenPress. Il 13 ottobre 2020 la Corte di Appello di Catania ha revocato un decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania che aveva sospeso la responsabilità genitoriale di una coppia di Testimoni di Geova unicamente perché questi ultimi avevano chiesto ai medici di curare la loro figlia con strategie mediche che non prevedessero l’uso di emotrasfusioni. La Corte ha stabilito che la richiesta dei genitori era legittima (ex art. 3, legge 219/2017) e che la loro idoneità di genitori non doveva essere messa in discussione,affermando che “il dissenso dei genitori alle cure proposte dai sanitari non può, ex se,considerarsi indice di inidoneità genitoriale”.
Il caso. A seguito del dissenso alle emotrasfusioni espresso da due genitori testimoni di Geova per la loro figlia ricoverata presso l’ospedale di Catania, i medici avevano fatto scattare una segnalazione alla Procura. Con un provvedimento definito in seguito ‘illegittimo e abnorme’ dal Procuratore Generale, il Tribunale per i Minorenni aveva sospesola responsabilità genitoriale della coppia, affidato la minore ai servizi sociali e disposto addirittura che i genitori venissero sottoposti ad accertamenti sociali e psicologici per valutarne la personalità e la competenza genitoriale. I genitori, ritenendo di avere agito nel rispetto della legge e nell’interesse della salute della figlia, si sono rivolti alla Corte di Appello che, in linea con il parere favorevole della Procura Generale, ha dato lororagione revocando la decisione del Tribunale per i Minorenni.
I chiarimenti della Corte. La Corte d’Appello di Catania ha chiarito chequando c’è disaccordo sulla scelta delle cure per un minore è corretto rivolgersi al Giudice Tutelaree non al Tribunale per i Minorenni “che, secondo le recenti modifiche legislative, è ormai incompetente”. Il Giudice Tutelare può quindi decidere se autorizzare o meno il trattamento, ma senza mettere in dubbio l’idoneità dei genitori. Il Tribunale per i minorenni è competente (potendo quindi disporre la sospensione della responsabilità genitoriale) solo nel caso di“una generale situazione di abbandono o incuria in cui versa il minore o di inadeguatezza dei genitori a far fronte agli interessi del figlio”. “Nel caso in oggetto”, si legge nel decreto, “deve escludersi che la minore si trovi in una generale situazione di pregiudizio, incuria o abbandono da parte dei genitori”. Al contrario, ha continuato la Corte,“non si può fare a meno di evidenziareche [i genitori testimoni di Geova] hanno manifestato attaccamento per la figlia e solerte interesse per la sua salute”. (Il corsivo è nel decreto.) E ancora: “Le indagini sociali espletate dai servizi sociali […] confermano il positivo rapporto genitori-figlia, ribadendo l’atteggiamento di attaccamento ed interesse dei genitori”.
Alternative sanitarie. Anche i consulenti tecnici chiamati a esprimersi sul piano medico hanno rilevato che il rifiuto delle emotrasfusioni espresso dai genitori non era irragionevole. Anzi, la trasfusione di plasma praticata alla minore l’ha sottoposta a maggiori rischi clinici non necessari che si sarebbero potuti facilmente evitare infondendo frazioni ematiche altrettanto efficaci e accettate dai genitori testimoni di Geova.