AgenPress – Il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso della Fiom Cgil e condanna la società a “revocare la lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo” del 9 luglio scorso. Lo rende noto il Tribunale di Firenze in una sentenza.
Secondo il giudice Anita Maria Brigida Davia, è infatti “configurabile un’evidente violazione dei diritti del sindacato, messo davanti al fatto compiuto e privato della facoltà di intervenire sull’iter” della procedura di licenziamento.
“Pur non essendo in discussione la discrezionalità dell’imprenditore rispetto alla decisione di cessare l’attività di impresa (espressione della libertà garantita dall’art. 41 Cost. ), nondimeno la scelta imprenditoriale deve essere attuata con modalità rispettose dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché del ruolo e delle prerogative del sindacato” scrive il giudice del Lavoro.
I lavoratori dell’azienda di Campi Bisenzio (Firenze) hanno appreso di aver perso il posto di lavoro con una email. Decisione nei confronti della quale la Fiom, rappresentata dagli avvocati Andrea Stamaccia e Franco Focareta, ha presentato ricorso. Gkn “nel decidere l’immediata cessazione della produzione – si legge ancora nel decreto – ha contestualmente deciso di rifiutare la prestazione lavorativa dei 422 dipendenti (il cui rapporto di lavoro prosegue per legge fino alla chiusura della procedura di licenziamento collettivo), senza addurre una specifica ragione che imponesse o comunque rendesse opportuno il suddetto rifiuto, il che sicuramente contrario a buona fede e rende plausibile la volontà di limitare l’attività del sindacato. Quanto al rispetto del ruolo del sindacato stesso – chiarisce il giudice – appare significativa la chiusura di 24 ore per ‘par collettivo’, concordata con motivazione rivelatasi successivamente pretestuosa e artatamente programmata per il giorno successivo a quello fissato per decidere la cessazione di attività, in modo da poter comunicare la suddetta cessazione ai lavoratori e al sindacato con lo stabilimento già chiuso”.
Il Tribunale di Firenze condanna Gkn “a porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dall’articolo 9 parte prima del Ccnl e dall’accordo aziendale del 9 luglio 2020 indicato in motivazione; a pubblicare il testo integrale del presenze decreto a sue spese e per una sola volta sulle edizioni nazionali dei quotidiani ‘La Repubblica’, ‘La Nazione’, ‘Corriere della Sera’ e ‘Il Sole 24 Ore’; al pagamento in favore del sindacato ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi 9.300 euro oltre Iva, cpa e contributo spese generali”.