Niente quarta dose se preso Covid dopo la terza

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AgenPress. Niente quarta dose di vaccino per chi dopo la terza si sia preso il Covid. Al momento, – ritiene il ministero della sanità – l’indicazione sulla quarta dose vaccinale anti-Covid “non si applica ai soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo”.
Si tratta della circolare del ministero della Salute ‘Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster)’, mentre la pandemia continua e si riscontrano anche nuove varianti.
E’ stata infatti  isolata per la prima volta in Italia, da un laboratorio di Reggio Calabria, una nuova variante di Omicron, chiamata Xj ed ‘equivalente a Xe’. Validata dall’Istituto superiore di sanità, Xj è stata individuata da una struttura dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. La Xj sarebbe una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron BA.1 e BA.2 e finora era nota solo per un numero limitato di casi registrati alla fine del marzo scorso in Finlandia.
Nel contempo la Consulta ritiene che le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale: “La Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19”.
La Corte costituzionale ha quindi esaminato le misure introdotte per limitare la diffusione del Covid.
“In particolare, sono state censurate le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione. Il Tribunale ritiene che la quarantena obbligatoria incida non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti debbano essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida”.
Si precisa che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni: “La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea”.
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