Influencer. Nuove regole dell’ Agcom. Svolgono attività simile ai fornitori di servizi di media audiovisivi

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AgenPress – Il Consiglio dell’Autorità ha deciso all’unanimità, nella riunione del 13 luglio, di indire una consultazione pubblica sulle misure per garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi.

È quanto afferma il Consiglio dell’Agcom.  La crescente rilevanza e diffusione dell’attività di soggetti denominati nel linguaggio corrente con il termine di “influencer”, ma anche “vlogger”, “streamer” o “creator” che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi – su cui esercitano la responsabilità editoriale – tramite piattaforme per la condivisione di video e, in generale, tramite social media, ha attirato l’interesse delle istituzioni pubbliche, in considerazione dell’impatto che essi hanno sugli utenti, sui consumatori e sulla società, conducendo all’avvio di iniziative regolamentari in numerosi Paesi europei.
È proprio in tale contesto che si inscrivono le riflessioni dell’Autorità circa le disposizioni
normative e regolamentari applicabili a questi soggetti, anche al fine di favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza nei confronti degli stakeholder e del pubblico.
Il Consiglio ha quindi ritenuto di sottoporre a consultazione pubblica, per acquisire le osservazioni di tutti i soggetti interessati, un documento relativo alle misure volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico. L’Autorità ritiene che il contenuto del documento potrà, in esito alla consultazione pubblica, trovare un adeguato veicolo regolamentare nella forma delle Linee-guida, le quali, oltre a presentare il pregio di una maggiore flessibilità rispetto a un regolamento, meglio si attagliano alla concreta fattispecie degli influencer.
Il presupposto è che gli influencer svolgono un’attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale e sono, dunque, chiamati al rispetto delle misure previste dal Testo unico, laddove ricorrano i requisiti evidenziati nel documento sottoposto a consultazione.

Inoltre, vista la peculiare natura dei soggetti qualificabili come influencer e dei servizi audiovisivi da questi prestati, l’Autorità ha ritenuto sin da ora opportuno diversificare tra:

(i) soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con una modalità di
offerta e organizzazione degli stessi tale da renderli sovrapponibili a un catalogo di un
servizio di media on-demand (ad esempio, i canali YouTube). Per questi soggetti si
renderà dunque opportuna l’applicazione della totalità degli obblighi previsti dal Testo
unico, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l’iscrizione al ROC, la disciplina in materie
di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), e

(ii) soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, ai quali, di contro,
non appare giustificata l’applicazione nella sua interezza del regime giuridico previsto
per i servizi di media audiovisivi a richiesta.
Un’estensione del quadro giuridico e regolamentare risulta conciliabile con la natura degli
influencer in ragione della natura dell’attività da questi prestata e della sovrapponibilità della stessa con la fornitura di un servizio di media audiovisivo. L’Autorità intende dunque, con l’avvio della citata consultazione pubblica, individuare un quadro chiaro e trasparente delle disposizioni applicabili anche agli influencer, assicurando, tuttavia, di non prevedere oneri burocratici non necessari.
Ai servizi di piattaforma per la condivisione di video si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Testo unico e i regolamenti attuativi adottati dall’Autorità; tali servizi sono, pertanto, esclusi dall’applicazione del provvedimento che verrà adottato ad esito della consultazione in quanto tali piattaforme rappresentano esclusivamente lo strumento tramite il quale gli influencer rendono disponibili al pubblico i propri contenuti. Resta, dunque, ferma la disciplina relativa alle piattaforme delineata dal medesimo Testo unico. La consultazione pubblica avrà una durata di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Autorità.

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