AgenPress. L’Ivass ha comunicato, su richiesta dell’Unione Nazionale Consumatori, il dato definitivo dei siti irregolari scoperti nell’anno 2021: 219.
“Un dato esorbitante e allarmante, specie perché non corrisponde ai siti chiusi ma ai siti irregolari individuati, e questo perché all’Ivass non è ancora stato dato un potere autonomo di oscurare e chiudere i siti fake senza dover ricorrere alla magistratura. Un potere invece dato ad altre Authority come la Consob. Un vuoto normativo incredibilmente non ancora colmato dal legislatore” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Unico aspetto positivo è che si blocca finalmente la crescita esponenziale dei siti irregolari individuati dall’Ivass: 50 siti nel 2017, 103 nel 2018, più del doppio, 168 nel 2019 (+63% sull’anno precedente), 241 nel 2020 (+43,5%), il record assoluto, 219 nel 2021” prosegue Dona.
“Prosegue, invece, l’ingiustizia dell’articolo 193 comma 2 del Codice della strada che commina una sanzione da 866 a 3.464 euro senza alcuna distinzione tra chi irresponsabilmente e con dolo non si è assicurato e l’automobilista in perfetta buona fede che circola senza la copertura assicurativa perché, vittima di una truffa, ha sottoscritto e pagato per una polizza falsa” conclude Dona.
Al consumatore non resta che prestare la massima intenzione, onde evitare di cadere nelle trappole dei truffatori, seguendo i suggerimenti dell’Ivass:
1) controllate, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati, consultando sul sito www.ivass.it:
- gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la c. auto e la r.c. natanti)
- il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea;
- l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione.
2) i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari, così come i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati.
3) I siti internet o i profili social degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare:
- i dati identificativi dell’intermediario;
- l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
- il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’Ivass.
I siti o i profili Facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulare polizze contraffatte.
4) Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine, l’indirizzo di posta elettronica, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichiarazione di abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.