Contributi pubblici a emittenti televisive locali. Consulta. Non è stato violato pluralismo. Legittimo 95% a prime cento

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AgenPress – Con la sentenza numero 44, depositata oggi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato in materia di
contribuzione pubblica alle emittenti televisive locali.
La Corte ha escluso, in primo luogo, la violazione dell’articolo 77 della Costituzione,
per difetto di omogeneità rispetto ai contenuti originari dei decreti-legge, ad opera
degli emendamenti che hanno disposto la legificazione delle norme regolamentari
disciplinanti la materia e l’interpretazione autentica della portata di tale legificazione.

Parimenti escluse sono state le dedotte violazioni del principio di ragionevolezza e di
quello di non interferenza con l’esercizio del potere giurisdizionale, sia rispetto al
giudicato che ai giudizi in corso.
Da ultimo, la Corte ha ritenuto che la disposizione che ha “legificato” il cosiddetto
scalino preferenziale – in forza del quale i contributi stanziati in favore delle emittenti
televisive locali sono attribuiti per il 95% alle prime cento in graduatoria e per il
restante 5% a quelle collocatesi in posizione successiva – non violi i princìpi del
pluralismo informativo e della concorrenza.

La Corte ha osservato, al riguardo, che l’intero “ecosistema” dell’informazione è
radicalmente mutato, risultando ora caratterizzato, a qualsiasi livello (locale,
nazionale e globale), sia dall’eliminazione delle barriere di ordine tecnico alla
moltiplicazione dei produttori e distributori di informazione sia dalla diminuzione
dei costi economici inerenti a tali attività, e che la quantità di informazioni e di
differenti punti di vista disponibili si è accresciuta enormemente anche grazie ad
internet.

L’attuale sfida dell’informazione, dunque, non riguarda tanto la ulteriore
moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica,
quanto la salvaguardia della qualità dell’informazione medesima, rispetto alla quale
fondamentale è il ruolo dei giornalisti.
Partendo da queste premesse, la Corte ha quindi affermato che il contestato
meccanismo dello scalino preferenziale è volto a superare la logica del mero
sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali, puntando, non
irragionevolmente, al miglioramento della qualità dell’informazione e
all’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno
dell’occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato.

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