Agenpress. La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox sulla conformità sì, ma non retroattiva. Dopo la sentenza 113/15 della Corte costituzionale tutti gli apparecchi che misurano le velocità dei veicoli sulle strade devono essere sottoposti a verifica e taratura periodica, pena l’annullamento della multa. Ma la dichiarazione di conformità dello strumento elettronico non vale ad attestare la funzionalità rispetto a infrazioni effettuate in epoca precedente la sua redazione.
È quanto emerge dall’ordinanza 33164/19, pubblicata il 16 dicembre dalla seconda sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso proposto dalla società cui è stato notificato il verbale per l’infrazione ex articolo 142 comma nono Cds, dunque con sanzione pecuniaria e taglio dei punti sulla patente. Sbaglia il Tribunale a ritenere legittimo il provvedimento adottato nei confronti del veicolo di proprietà della snc: manca infatti la prova della taratura e della conformità dell’autovelox utilizzato per rilevare l’infrazione.
Quando il trasgressore contesta l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice risulta tenuto ad accertare se lo strumento è stato sottoposto ai controlli necessari dopo la pronuncia della Consulta e l’onere della prova deve ritenersi costituito a carico dell’amministrazione. Ma nessun valore giuridico può avere la dichiarazione di conformità dello strumento rispetto alle infrazioni rilevate prima della sua emissione. Di recente la Suprema corte ha chiarito come l’obbligo di verifica non valga per strumenti elettronici come il photored che sono sì utilizzati per rilevare le infrazioni stradali, ma non misurano la velocità dei veicoli (cfr. Cassazione 31818/19). Parola al giudice del rinvio. Nuovi “Stop” della Cassazione contro gli autovelox per “far cassa” dopo altre recenti decisioni segnalate dallo “Sportello dei Diritti”.
Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.