Green pass. Scatta l’obbligo. Senza certificato i lavoratori dovranno essere allontanati

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AgenPress – Dal 15 ottobre sarà obbligatorio il Green Pass sui luoghi di lavoro. Occorrerà quindi mostrare di esserne in possesso e per facilitare il flusso di entrata e uscita. Senza certificato i lavoratori dovranno essere allontanati.

Ogni giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata, in nessun caso è previsto il licenziamento. 

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha adottato con Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.

“Con le linee guida sul Green pass, adottate oggi dal presidente Draghi con Dpcm, e con il mio decreto sul rientro in presenza, si completa la cornice per garantire dal 15 ottobre il ritorno della Pubblica amministrazione alla sua piena operatività, a partire dagli sportelli e dal back office”,  sottolinea il ministro della P.A. Renato Brunetta.

Il Governo nel Dpcm prevede l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid-19, mediante la lettura del QR code.

Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Le verifiche potranno avvenire attraverso:

l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;

per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.

Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

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